Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su Aliquote IVA e crediti d’imposta nel settore del gas

di admin

Circolare n.20/E dell’Agenzia delle Entrate

Chiarimenti su Aliquote Iva e crediti d’imposta nel settore del gas

20 giug­no 2022 

Lo scor­so 16 giug­no l’Agenzia delle Entrate ha pub­bli­ca­to la cir­co­lare n. 20/E — pdf per fornire novità su aliquote iva e agevolazioni per le imp­rese in tema di gas nat­u­rale.

In par­ti­co­lare, sono di nos­tro inter­esse la riduzione dell’Iva sulle som­min­is­trazioni di gas e i con­tribu­ti per le imp­rese “gasi­vore” e “non gasi­vore” sotto for­ma di cred­i­ti d’imposta, pre­visti dai decreti Sosteg­ni-ter (Dl n. 4/2022), Ener­gia (Dl n.17/2022), Ucraina (Dl n. 21/2022) e Aiu­ti (Dl n. 50/2022).

Il decre­to Ener­gia ha pro­roga­to la cosid­det­ta Iva “mor­bi­da” per il sec­on­do trimestre del 2022, ovvero la riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le for­ni­ture di gas metano des­ti­na­to alla com­bus­tione per usi civili e indus­tri­ali. Quin­di con rifer­i­men­to ai con­su­mi dei mesi di aprile, mag­gio e giug­no 2022. La riduzione dell’IVA al 5 per cen­to si appli­ca anche nel caso di con­su­mi sti­mati ed in relazione ai suc­ces­sivi even­tu­ali conguagli. Pre­vista anche una riduzione tem­po­ranea (dal 3 mag­gio all’8 luglio), dell’aliquota Iva appli­ca­ta al gas nat­u­rale usato per auto­trazione, dal 22% al 5%.

Sem­pre il decre­to Ener­gia ha introdot­to, per il sec­on­do trimestre 2022 a favore delle imp­rese a forte con­sumo di gas nat­u­rale, un con­trib­u­to stra­or­di­nario sot­to for­ma di cred­i­to d’imposta pari al 15% del­la spe­sa sostenu­ta, poi aumen­ta­to al 20% dal decre­to Ucraina e in ulti­ma istan­za por­ta­to al 25% dal decre­to Aiu­ti.  Per garan­tire una parziale com­pen­sazione dei mag­giori oneri sostenu­ti in segui­to all’eccezionale innalza­men­to del prez­zo del gas nat­u­rale. Tale agevolazione è sta­ta recen­te­mente este­sa dal decre­to Aiu­ti retroat­ti­va­mente anche al pri­mo trimestre del 2022 nel­la misura però del 10%.

Di segui­to riepi­loghi­amo i req­ui­si­ti per pot­er accedere alle agevolazioni in ogget­to. È nec­es­sario che le imp­rese abbiano sub­ì­to un incre­men­to del prez­zo di rifer­i­men­to del gas nat­u­rale, cal­co­la­to, per quan­to riguar­da le spese sostenute nel pri­mo trimestre 2022, come media riferi­ta all’ultimo trimestre del 2021, supe­ri­ore al 30% del cor­rispon­dente prez­zo medio rifer­i­to all’ultimo trimestre del 2019. Men­tre per le spese sostenute nel sec­on­do trimestre 2022, come media del pri­mo trimestre 2022, supe­ri­ore al 30% del cor­rispon­dente prez­zo medio del pri­mo trimestre 2019.

Altresì per le imp­rese “non gasi­vore”, qualo­ra abbiano sub­ì­to un incre­men­to del prez­zo di rifer­i­men­to del gas nat­u­rale, cal­co­la­to come media del pri­mo trimestre 2022, supe­ri­ore al 30% del cor­rispon­dente prez­zo medio del pri­mo trimestre 2019, è pre­vis­to un cred­i­to d’imposta pari al 25% del­la spe­sa per l’acquisto del gas con­suma­to nel sec­on­do trimestre del 2022.

La cir­co­lare speci­fi­ca che il cred­i­to d’imposta è uti­liz­z­abile esclu­si­va­mente in com­pen­sazione e non con­corre alla for­mazione del red­di­to d’im­pre­sa né del­la base imponi­bile Irap. In alter­na­ti­va alla fruizione diret­ta è con­sen­ti­ta la ces­sione del cred­i­to (come indi­ca­to nel­la sezione 5 del­la sud­det­ta cir­co­lare). Per appro­fondire il tema delle modal­ità di uti­liz­zo con­sigliamo la let­tura del seguente arti­co­lo: Cred­i­to d’imposta per le imp­rese gasi­vore: nuo­vo codice trib­u­to dell’agenza delle entrate.

Per appro­fondire ecco qui sot­to alcu­ni nos­tri articoli:

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