Crediti d’imposta per il secondo trimestre 2022: ecco i codici tributo per le agevolazioni

di admin

Crediti d’imposta per il secondo trimestre 2022

Ecco i codici tributo per le agevolazioni

09 mag­gio 2022 

L’Agen­zia delle Entrate, attra­ver­so un comu­ni­ca­to stam­pa del 14 aprile 2022 indi­ca le istruzioni per per­me­t­tere alle imp­rese a forte con­sumo di ener­gia elet­tri­ca e gas nat­u­rale e alle imp­rese diverse da quelle a forte con­sumo di ottenere il cred­i­to d’imposta pre­vis­to nei decreti “Ener­gia” n. 17 e n. 21 del 2022. Con­trib­u­to final­iz­za­to a garan­tire una parziale com­pen­sazione degli extra costi sostenu­ti per l’acquisto di ener­gia elet­tri­ca e gas naturale.

In par­ti­co­lare, a favore delle imp­rese ener­gi­vore è pre­vis­to un con­trib­u­to stra­or­di­nario sot­to for­ma di cred­i­to di impos­ta pari al 25% delle spese sostenute per la com­po­nente ener­get­i­ca acquis­ta­ta ed effet­ti­va­mente uti­liz­za­ta nel sec­on­do trimestre 2022.

Per le imp­rese a forte con­sumo di gas nat­u­rale, invece, il con­trib­u­to è pari al 20% del­la spe­sa sostenu­ta per l’ac­quis­to del gas con­suma­to nel sec­on­do trimestre solare del­l’an­no 2022.

Questi con­tribu­ti stra­or­di­nari sono pre­visti anche per le imp­rese diverse da quelle a forte con­sumo di ener­gia e gas, per le quali il bonus è pari rispet­ti­va­mente al 12% e al 20% (arti­coli 3 e 4 del Decre­to-legge n. 21/2022).

La risoluzione N.18/E dell’Agenzia delle Entrate prevede i cod­i­ci trib­u­to che potran­no essere uti­liz­za­ti dalle aziende in pos­ses­so dei req­ui­si­ti per accedere a queste agevolazioni. E sono i seguenti:

-“6961”: cred­i­to d’imposta a favore delle imp­rese ener­gi­vore (sec­on­do trimestre 2022) — art. 4 del decre­to-legge 1° mar­zo 2022, n. 17;

-“6962”: cred­i­to d’imposta a favore delle imp­rese a forte con­sumo di gas nat­u­rale (sec­on­do trimestre 2022) — art. 5 del decre­to-legge 1° mar­zo 2022, n. 17;

-“6963”: cred­i­to d’imposta a favore delle imp­rese non ener­gi­vore (sec­on­do trimestre 2022) — art. 3 del decre­to-legge 21 mar­zo 2022, n. 21;

-“6964”: cred­i­to d’imposta a favore delle imp­rese diverse da quelle a forte con­sumo di gas nat­u­rale (sec­on­do trimestre 2022) — art. 4 del decre­to-legge 21 mar­zo 2022, n. 21.

I cred­i­ti d’imposta, in base alle con­dizioni indi­cate nelle rispet­tive dis­ci­pline, sono uti­liz­za­ti in com­pen­sazione medi­ante mod­el­lo F24 oppure cedu­ti solo per intero a terzi, entro il 31 dicem­bre 2022. Il mod­el­lo F24, con il codice trib­u­to di rifer­i­men­to, va pre­sen­ta­to esclu­si­va­mente attra­ver­so i servizi telem­ati­ci mes­si a dis­po­sizione dall’Agen­zia delle Entrate.

Il ter­mine del 31 dicem­bre 2022 si appli­ca anche al cred­i­to d’imposta per le imp­rese ener­gi­vore pre­vis­to dal decre­to Sosteg­ni-ter per la fruizione del quale è già sta­to isti­tu­ito il codice trib­u­to “6960” (risoluzione n. 13/E del 21 mar­zo 2022). Per appro­fondire leg­gi il nos­tro arti­co­lo al link: https://www.energontrade.it/2022/03/22/credito-dimposta-per-le-imprese-energivore-ecco-il-codice-tributo-per-lagevolazione/

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