Credito d’imposta per le imprese energivore: ecco il codice tributo per l’agevolazione

di admin

Credito d’imposta per le imprese energivore

Ecco il codice tributo per l’agevolazione

22 mar­zo 2022 

L’Agen­zia delle Entrate, attra­ver­so un comu­ni­ca­to stam­pa del 21 mar­zo indi­ca le istruzioni per per­me­t­tere alle imp­rese ener­gi­vore di ottenere il cred­i­to d’imposta pre­vis­to dal decre­to Sosteg­ni-ter di feb­braio, pari al 20% delle spese sostenute per la com­po­nente ener­get­i­ca acquis­ta­ta ed effet­ti­va­mente uti­liz­za­ta nel pri­mo trimestre 2022. L’articolo 15 del decre­to ha introdot­to questo con­trib­u­to stra­or­di­nario, per garan­tire, alle imp­rese carat­ter­iz­zate da un alto impat­to dei costi ener­geti­ci, una parziale com­pen­sazione degli extra costi sostenu­ti a causa dell’eccezionale incre­men­to del prez­zo dell’energia.

La risoluzione n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate prevede il codice trib­u­to che potrà essere uti­liz­za­to dalle aziende in pos­ses­so dei req­ui­si­ti per accedere a ques­ta agevolazione (indi­cati nel decre­to Mise del 21 dicem­bre 2017).

Il codice trib­u­to da uti­liz­zare per usufruire del cred­i­to d’imposta è “6960”. Tale codice dovrà essere inser­i­to nel mod­el­lo F24 nel­la “sezione erario”, in cor­rispon­den­za delle somme indi­cate nel­la colon­na “impor­ti a cred­i­to com­pen­sati” oppure, nei casi in cui l’esercente deb­ba pro­cedere al river­sa­men­to dell’agevolazione, nel­la colon­na “impor­ti a deb­ito ver­sa­ti”. Per uti­liz­zare il cred­i­to in com­pen­sazione, il mod­el­lo F24 deve essere pre­sen­ta­to esclu­si­va­mente attra­ver­so i servizi telem­ati­ci resi disponi­bili dall’Agenzia delle Entrate. 

Ricor­diamo che il cred­i­to d’imposta, uti­liz­z­abile esclu­si­va­mente in com­pen­sazione, non con­tribuisce alla for­mazione del red­di­to d’im­pre­sa né del­la base imponi­bile Irap ed è cumu­la­bile con altre agevolazioni che abbiano ad ogget­to gli stes­si costi, purché tale cumu­lo non por­ti al supera­men­to del cos­to sostenuto.

Per pot­er ben­e­fi­cia­re di questo con­trib­u­to, è nec­es­sario che la media dei costi per KWh del­la com­po­nente ener­gia elet­tri­ca rel­a­tivi all’ultimo trimestre 2021, al net­to delle imposte e degli even­tu­ali sus­si­di, sia supe­ri­ore del 30% rispet­to alla media di quel­li rel­a­tivi all’ultimo trimestre del 2019. In virtù di questo req­ui­si­to, viene con­ces­so quin­di un cred­i­to d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la com­po­nente ener­get­i­ca, acquis­ta­ta ed effet­ti­va­mente uti­liz­za­ta, nel pri­mo trimestre del 2022.

Per appro­fondire leg­gi questo arti­co­lo https://bit.ly/3qpzdA4

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