Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui crediti d’imposta per l’acquisto di Energia Elettrica

di admin

Circolare N.13/E dell’Agenzia delle Entrate 

Primi chiarimenti sui crediti d’imposta per l’acquisto di Energia Elettrica

17 mag­gio 2022 

Lo scor­so 13 mag­gio l’Agenzia delle Entrate ha pub­bli­ca­to la cir­co­lare N. 13/E per fornire i pri­mi chiari­men­ti sui cred­i­ti d’imposta. In par­ti­co­lare, quel­li rel­a­tivi all’acquisto di ener­gia elet­tri­ca per il pri­mo e il sec­on­do trimestre del 2022 riconosciu­ti alle imp­rese “ener­gi­vore” e “non ener­gi­vore”, pre­visti dal decre­to “Sosteg­ni-ter” (Dl n. 4 del 27 gen­naio 2022), dal decre­to “Ener­gia” (Dl n. 17 del 1° mar­zo 2022) e dal decre­to “Ucraina” (Dl n. 21 del 21 mar­zo 2022).

Di segui­to l’elenco degli speci­fi­ci rifer­i­men­ti nor­ma­tivi dei ben­efi­ci fis­cali pre­visti per le imp­rese ener­gi­vore e non, che sono pro­prio l’oggetto dei chiari­men­ti del­la circolare:

- arti­co­lo 15 del Dl n. 4/2022 (decre­to “Sosteg­ni-ter”) (con­ver­ti­to, con mod­i­fi­cazioni, dal­la legge n. 25/2022), che prevede un con­trib­u­to stra­or­di­nario, sot­to for­ma di cred­i­to d’im­pos­ta, a favore delle imp­rese ener­gi­vore in pro­porzione alle spese sostenute per l’acquisto di ener­gia elet­tri­ca con­suma­ta nel pri­mo trimestre 2022.

- arti­co­lo 4 del Dl n. 17/2022 (decre­to “Ener­gia”), il quale prevede un con­trib­u­to stra­or­di­nario, sot­to for­ma di cred­i­to d’im­pos­ta, a favore delle imp­rese ener­gi­vore in pro­porzione alle spese sostenute per l’acquisto di ener­gia elet­tri­ca con­suma­ta nel sec­on­do trimestre 2022.

- arti­co­lo 3 del Dl n. 21/2022 (decre­to “Ucraina”) in cor­so di con­ver­sione, che prevede un con­trib­u­to, sot­to for­ma di cred­i­to d’im­pos­ta, a favore delle imp­rese in pro­porzione alle spese sostenute per l’ac­quis­to di ener­gia elet­tri­ca con­suma­ta nel sec­on­do trimestre 2022. Inoltre, l’articolo 9 del medes­i­mo decre­to-legge prevede la ced­i­bil­ità dei cred­i­ti d’imposta riconosciu­ti alle imp­rese energivore.

Facen­do rifer­i­men­to all’articolo 15 del decre­to Sosteg­ni-ter, sono sta­ti chiar­i­ti i seguen­ti aspet­ti. L’Agenzia pre­cisa che le imp­rese ener­gi­vore, al fine di accedere al cred­i­to d’imposta pre­vis­to, oltre a possedere i req­ui­si­ti di cui all’articolo 3 del decre­to del min­istro del­lo svilup­po eco­nom­i­co del 21 dicem­bre 2017, devono essere rego­lar­mente e defin­i­ti­va­mente inserite nel rel­a­ti­vo elen­co tenu­to dal­la Cas­sa per i servizi ener­geti­ci e ambi­en­tali (CSEA) per l’anno 2022.

Il doc­u­men­to di pras­si pre­cisa inoltre che, ai fini del cal­co­lo del cos­to medio per kWh del­la com­po­nente ener­gia elet­tri­ca, si tiene con­to dei costi sostenu­ti per l’energia elet­tri­ca (incluse le perdite di rete), il dis­pac­cia­men­to (inclusi i cor­rispet­tivi rel­a­tivi alla cop­er­tu­ra dei costi per il mer­ca­to del­la capac­ità o ai servizi di inter­rompi­bil­ità) e la com­mer­cial­iz­zazione, ad esclu­sione di ogni altro onere acces­so­rio, diret­to e/o indi­ret­to, indi­ca­to in fat­tura diver­so dal­la com­po­nente ener­get­i­ca. Si trat­ta, in prat­i­ca, del­la voce “spe­sa per la mate­ria ener­gia” indi­ca­ta in fat­tura. Non con­cor­rono invece al cal­co­lo del cos­to medio le spese di trasporto, le cop­er­ture finanziarie sug­li acquisti di ener­gia elet­tri­ca, né, per espres­sa pre­vi­sione nor­ma­ti­va, le imposte iner­en­ti alla com­po­nente ener­gia e i rel­a­tivi sus­si­di.[1]

Dal pun­to di vista dell’uti­liz­zo del cred­i­to d’imposta, la cir­co­lare pre­cisa che tale cred­i­to è uti­liz­z­abile esclu­si­va­mente in com­pen­sazione entro la data del 31 dicem­bre 2022, per­tan­to lo stes­so non può essere chiesto a rimborso.

Il cred­i­to d’imposta è cumu­la­bile con altre agevolazioni (fis­cali e non) che abbiano ad ogget­to i medes­i­mi costi, a con­dizione che tale cumu­lo (tenu­to con­to anche del ben­efi­cio dato dall’irrilevanza ai fini fis­cali del cred­i­to d’imposta) non por­ti al supera­men­to del cos­to sostenuto.

Per quan­to riguar­da invece le agevolazioni per il sec­on­do trimestre (pre­viste all’arti­co­lo 4 del decre­to Ener­gia) la cir­co­lare, for­nisce gli stes­si chiari­men­ti del prece­dente para­grafo, ma chiara­mente con il diver­so ambito tem­po­rale di rifer­i­men­to. In più, evi­den­zia che il cred­i­to d’imposta rel­a­ti­vo alla pro­duzione e all’auto­con­sumo dell’energia elet­tri­ca è deter­mi­na­to in rifer­i­men­to al prez­zo con­ven­zionale del­la stes­sa, pari alla media, rel­a­ti­va al sec­on­do trimestre 2022, del prez­zo uni­co nazionale dell’energia elettrica.

In relazione, infine, all’arti­co­lo 3 del Dl Ucraina, il doc­u­men­to dell’Agenzia delle Entrate definisce come ben­e­fi­cia­ri del rel­a­ti­vo cred­i­to d’imposta le imp­rese dotate di con­ta­tori di ener­gia elet­tri­ca di poten­za disponi­bile pari o supe­ri­ore a 16,5 kW diverse dalle imp­rese a forte con­sumo di ener­gia elet­tri­ca (ener­gi­vore). Poi si esprime sostanzial­mente in modo anal­o­go sug­li altri aspet­ti del­la nor­ma (comu­ni alle imp­rese “ener­gi­vore”) di cui si vedano i pun­ti precedenti.

In con­clu­sione, in relazione sem­pre al decre­to Ucraina, che dis­ci­plina la ces­sione dei cred­i­ti d’imposta riconosciu­ti in favore delle imp­rese “non ener­gi­vore” ed “ener­gi­vore”, la cir­co­lare prevede che tali cred­i­ti (uti­liz­z­abili entro il 31 dicem­bre 2022) sono ced­i­bili, solo per intero, dalle imp­rese ben­e­fi­cia­rie ad altri sogget­ti, sen­za pos­si­bil­ità di suc­ces­si­va ces­sione (sal­vo la pos­si­bil­ità di effet­tuare due ulte­ri­ori ces­sioni solo a favore di banche e inter­me­di­ari finanziari, soci­età apparte­nen­ti a un grup­po ban­car­io e assi­cu­razioni). [2]

Per appro­fondire tut­ti gli aspet­ti legati ai cred­i­ti d’imposta vi con­sigliamo la let­tura dei nos­tri arti­coli qui sottoelencati:

- Decre­to sosteg­ni ter: con­trib­u­to stra­or­di­nario per le imp­rese ener­gi­vore sot­to for­ma di cred­i­to d’imposta

- Cred­i­to d’imposta per le imp­rese ener­gi­vore: ecco il codice trib­u­to per l’agevolazione

- Decre­to taglia prezzi: anco­ra mis­ure urgen­ti con­tro il caro energia

- Cred­i­ti d’imposta per il sec­on­do trimestre 2022: ecco i cod­i­ci trib­u­to per le agevolazioni

- Nuo­vo decre­to-legge: raf­forza­men­to dei cred­i­ti d’imposta per i con­su­mi energetici


[1] Si pre­cisa che imposte e sus­si­di ril­e­vano esclu­si­va­mente ai fini del cal­co­lo del cos­to medio del­la com­po­nente ener­gia elet­tri­ca, rel­a­ti­vo all’ultimo trimestre del 2019 e del 2021 (e al pri­mo trimestre del 2019 e del 2022 per agevolazione II trimestre). Non ril­e­vano, invece, per il cal­co­lo del cred­i­to d’imposta para­me­tra­to alle spese agevola­bili sostenute nel pri­mo trimestre 2022 (idem nel sec­on­do trimestre 2022).

[2] Altresì, il doc­u­men­to sot­to­lin­ea che, in caso di ces­sione del cred­i­to d’imposta, le imp­rese ben­e­fi­cia­rie devono richiedere il vis­to di con­for­mità dei dati del­la doc­u­men­tazione che attes­ta l’esistenza dei pre­sup­posti che dan­no dirit­to ai cred­i­ti d’imposta ogget­to di cessione.