Decreto sostegni ter: contributo straordinario per le imprese energivore sotto forma di credito d’imposta

di admin

Decreto Sostegni Ter

Contributo straordinario per le imprese energivore sotto forma di credito d’imposta

10 feb­braio 2022 

All’interno del Dl Sosteg­ni Ter è sta­to inser­i­to un pac­chet­to di mis­ure ind­i­riz­za­to alle fil­iere pro­dut­tive che rischi­ano mag­gior­mente l’interruzione delle attiv­ità a causa del caro ener­gia. Il gov­er­no ha stanzi­a­to 540 mil­ioni di euro per l’an­no 2022 per ridurre le bol­lette per le imp­rese ener­gi­vore. Si trat­ta di con­tribu­ti stra­or­di­nari sot­to for­ma di cred­i­to d’imposta per cir­ca 3.800 imp­rese, una parziale com­pen­sazione degli extra-costi sostenu­ti in segui­to all’innalzamento dei costi dell’energia.

In par­ti­co­lare, il Min­is­tero del­lo Svilup­po Eco­nom­i­co riconosce un con­trib­u­to stra­or­di­nario sot­to for­ma di cred­i­to di impos­ta, pari al 20% delle spese sostenute per la com­po­nente ener­get­i­ca acquis­ta­ta ed effet­ti­va­mente uti­liz­za­ta nel pri­mo trimestre 2022, alle imp­rese a forte con­sumo di ener­gia elet­tri­ca. Nel­la misura in cui, per queste ultime, i costi per kWh del­la com­po­nente ener­gia elet­tri­ca (cal­co­lati sul­la base del­la media del­l’ul­ti­mo trimestre 2021 ed al net­to delle imposte e degli even­tu­ali sus­si­di) han­no sub­ì­to un incre­men­to supe­ri­ore al 30% rel­a­ti­vo allo stes­so peri­o­do del 2019, anche con­sideran­do even­tu­ali con­trat­ti di for­ni­tu­ra di dura­ta stip­u­lati dall’impresa.

Inoltre, il cred­i­to d’imposta è uti­liz­z­abile diret­ta­mente, uni­ca­mente in com­pen­sazione, oppure può essere cedu­to a terzi (anche parzialmente).

Il rifer­i­men­to nor­ma­ti­vo per le imp­rese ener­gi­vore ben­e­fi­cia­rie di ques­ta agevolazione è il Decre­to Min­is­te­ri­ale del 21.12.2017

Per quan­to riguar­da le dis­po­sizioni del Decre­to Sosteg­ni Ter, in mer­i­to alle imp­rese a forte con­sumo di ener­gia elet­tri­ca aven­ti classe di agevolazione VAL.x per l’anno 2022, Arera, all’Arti­co­lo 4 del­la Delib­er­azione 35/2022/R/EEL del 31 gen­naio 2022, sta­bilisce quan­to segue.

La pri­ma rata da ver­sare alla Cas­sa per i Servizi Ener­geti­ci ed Ambi­en­tali entro il 30 giug­no 2022 è pari al 25% del liv­el­lo min­i­mo di con­tribuzione deter­mi­na­to uti­liz­zan­do la media arit­met­i­ca cal­co­la­ta su due anni del peri­o­do di rifer­i­men­to, con esclu­sione dei dati del 2020 (sec­on­do la delib­er­azione di Arera 479/2021/R/eel).

Inoltre, Arera sta­bilisce che la Cas­sa può pro­cedere, in via eccezionale per l’anno 2022, alle oppor­tune mod­i­fiche delle Pro­ce­dure Ener­givori sec­on­do quan­to det­to sopra. 

Per appro­fondire vi con­sigliamo di vis­itare il sito del­la CSEA al link https://www.csea.it/frontpage/index.php

Ener­gon trade Srl