Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su Aliquote IVA e crediti d’imposta nel settore del gas

Circolare n.20/E dell’Agenzia delle Entrate
Chiarimenti su Aliquote Iva e crediti d’imposta nel settore del gas
20 giugno 2022
Lo scorso 16 giugno l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 20/E — pdf per fornire novità su aliquote iva e agevolazioni per le imprese in tema di gas naturale.
In particolare, sono di nostro interesse la riduzione dell’Iva sulle somministrazioni di gas e i contributi per le imprese “gasivore” e “non gasivore” sotto forma di crediti d’imposta, previsti dai decreti Sostegni-ter (Dl n. 4/2022), Energia (Dl n.17/2022), Ucraina (Dl n. 21/2022) e Aiuti (Dl n. 50/2022).
Il decreto Energia ha prorogato la cosiddetta Iva “morbida” per il secondo trimestre del 2022, ovvero la riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali. Quindi con riferimento ai consumi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. La riduzione dell’IVA al 5 per cento si applica anche nel caso di consumi stimati ed in relazione ai successivi eventuali conguagli. Prevista anche una riduzione temporanea (dal 3 maggio all’8 luglio), dell’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione, dal 22% al 5%.
Sempre il decreto Energia ha introdotto, per il secondo trimestre 2022 a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta, poi aumentato al 20% dal decreto Ucraina e in ultima istanza portato al 25% dal decreto Aiuti. Per garantire una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti in seguito all’eccezionale innalzamento del prezzo del gas naturale. Tale agevolazione è stata recentemente estesa dal decreto Aiuti retroattivamente anche al primo trimestre del 2022 nella misura però del 10%.
Di seguito riepiloghiamo i requisiti per poter accedere alle agevolazioni in oggetto. È necessario che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato, per quanto riguarda le spese sostenute nel primo trimestre 2022, come media riferita all’ultimo trimestre del 2021, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre del 2019. Mentre per le spese sostenute nel secondo trimestre 2022, come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
Altresì per le imprese “non gasivore”, qualora abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019, è previsto un credito d’imposta pari al 25% della spesa per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre del 2022.
La circolare specifica che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap. In alternativa alla fruizione diretta è consentita la cessione del credito (come indicato nella sezione 5 della suddetta circolare). Per approfondire il tema delle modalità di utilizzo consigliamo la lettura del seguente articolo: Credito d’imposta per le imprese gasivore: nuovo codice tributo dell’agenza delle entrate.
Per approfondire ecco qui sotto alcuni nostri articoli:
- Credito d’imposta per le imprese energivore: ecco il codice tributo per l’agevolazione
- Decreto taglia prezzi: ancora misure urgenti contro il caro energia
- Crediti d’imposta per il secondo trimestre 2022: ecco i codici tributo per le agevolazioni
- Decreto aiuti: nuove misure urgenti a favore di famiglie ed imprese
Energon Trade srl
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