Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui crediti d’imposta per l’acquisto di Energia Elettrica

Circolare N.13/E dell’Agenzia delle Entrate
Primi chiarimenti sui crediti d’imposta per l’acquisto di Energia Elettrica
17 maggio 2022
Lo scorso 13 maggio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare N. 13/E per fornire i primi chiarimenti sui crediti d’imposta. In particolare, quelli relativi all’acquisto di energia elettrica per il primo e il secondo trimestre del 2022 riconosciuti alle imprese “energivore” e “non energivore”, previsti dal decreto “Sostegni-ter” (Dl n. 4 del 27 gennaio 2022), dal decreto “Energia” (Dl n. 17 del 1° marzo 2022) e dal decreto “Ucraina” (Dl n. 21 del 21 marzo 2022).
Di seguito l’elenco degli specifici riferimenti normativi dei benefici fiscali previsti per le imprese energivore e non, che sono proprio l’oggetto dei chiarimenti della circolare:
- articolo 15 del Dl n. 4/2022 (decreto “Sostegni-ter”) (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2022), che prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel primo trimestre 2022.
- articolo 4 del Dl n. 17/2022 (decreto “Energia”), il quale prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel secondo trimestre 2022.
- articolo 3 del Dl n. 21/2022 (decreto “Ucraina”) in corso di conversione, che prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel secondo trimestre 2022. Inoltre, l’articolo 9 del medesimo decreto-legge prevede la cedibilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese energivore.
Facendo riferimento all’articolo 15 del decreto Sostegni-ter, sono stati chiariti i seguenti aspetti. L’Agenzia precisa che le imprese energivore, al fine di accedere al credito d’imposta previsto, oltre a possedere i requisiti di cui all’articolo 3 del decreto del ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, devono essere regolarmente e definitivamente inserite nel relativo elenco tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l’anno 2022.
Il documento di prassi precisa inoltre che, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, in pratica, della voce “spesa per la materia energia” indicata in fattura. Non concorrono invece al calcolo del costo medio le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né, per espressa previsione normativa, le imposte inerenti alla componente energia e i relativi sussidi.[1]
Dal punto di vista dell’utilizzo del credito d’imposta, la circolare precisa che tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, pertanto lo stesso non può essere chiesto a rimborso.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni (fiscali e non) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo (tenuto conto anche del beneficio dato dall’irrilevanza ai fini fiscali del credito d’imposta) non porti al superamento del costo sostenuto.
Per quanto riguarda invece le agevolazioni per il secondo trimestre (previste all’articolo 4 del decreto Energia) la circolare, fornisce gli stessi chiarimenti del precedente paragrafo, ma chiaramente con il diverso ambito temporale di riferimento. In più, evidenzia che il credito d’imposta relativo alla produzione e all’autoconsumo dell’energia elettrica è determinato in riferimento al prezzo convenzionale della stessa, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
In relazione, infine, all’articolo 3 del Dl Ucraina, il documento dell’Agenzia delle Entrate definisce come beneficiari del relativo credito d’imposta le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore). Poi si esprime sostanzialmente in modo analogo sugli altri aspetti della norma (comuni alle imprese “energivore”) di cui si vedano i punti precedenti.
In conclusione, in relazione sempre al decreto Ucraina, che disciplina la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti in favore delle imprese “non energivore” ed “energivore”, la circolare prevede che tali crediti (utilizzabili entro il 31 dicembre 2022) sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza possibilità di successiva cessione (salvo la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni solo a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e assicurazioni). [2]
Per approfondire tutti gli aspetti legati ai crediti d’imposta vi consigliamo la lettura dei nostri articoli qui sottoelencati:
- Credito d’imposta per le imprese energivore: ecco il codice tributo per l’agevolazione
- Decreto taglia prezzi: ancora misure urgenti contro il caro energia
- Crediti d’imposta per il secondo trimestre 2022: ecco i codici tributo per le agevolazioni
- Nuovo decreto-legge: rafforzamento dei crediti d’imposta per i consumi energetici
[1] Si precisa che imposte e sussidi rilevano esclusivamente ai fini del calcolo del costo medio della componente energia elettrica, relativo all’ultimo trimestre del 2019 e del 2021 (e al primo trimestre del 2019 e del 2022 per agevolazione II trimestre). Non rilevano, invece, per il calcolo del credito d’imposta parametrato alle spese agevolabili sostenute nel primo trimestre 2022 (idem nel secondo trimestre 2022).
[2] Altresì, il documento sottolinea che, in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati della documentazione che attesta l’esistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.
Articoli correlati