Decreto sostegni ter: contributo straordinario per le imprese energivore sotto forma di credito d’imposta

Decreto Sostegni Ter
Contributo straordinario per le imprese energivore sotto forma di credito d’imposta
10 febbraio 2022
All’interno del Dl Sostegni Ter è stato inserito un pacchetto di misure indirizzato alle filiere produttive che rischiano maggiormente l’interruzione delle attività a causa del caro energia. Il governo ha stanziato 540 milioni di euro per l’anno 2022 per ridurre le bollette per le imprese energivore. Si tratta di contributi straordinari sotto forma di credito d’imposta per circa 3.800 imprese, una parziale compensazione degli extra-costi sostenuti in seguito all’innalzamento dei costi dell’energia.

In particolare, il Ministero dello Sviluppo Economico riconosce un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica. Nella misura in cui, per queste ultime, i costi per kWh della componente energia elettrica (calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) hanno subìto un incremento superiore al 30% relativo allo stesso periodo del 2019, anche considerando eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Inoltre, il credito d’imposta è utilizzabile direttamente, unicamente in compensazione, oppure può essere ceduto a terzi (anche parzialmente).
Il riferimento normativo per le imprese energivore beneficiarie di questa agevolazione è il Decreto Ministeriale del 21.12.2017
Per quanto riguarda le disposizioni del Decreto Sostegni Ter, in merito alle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi classe di agevolazione VAL.x per l’anno 2022, Arera, all’Articolo 4 della Deliberazione 35/2022/R/EEL del 31 gennaio 2022, stabilisce quanto segue.
La prima rata da versare alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali entro il 30 giugno 2022 è pari al 25% del livello minimo di contribuzione determinato utilizzando la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati del 2020 (secondo la deliberazione di Arera 479/2021/R/eel).
Inoltre, Arera stabilisce che la Cassa può procedere, in via eccezionale per l’anno 2022, alle opportune modifiche delle Procedure Energivori secondo quanto detto sopra.
Per approfondire vi consigliamo di visitare il sito della CSEA al link https://www.csea.it/frontpage/index.php
Energon trade Srl
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