Oneri per recesso anticipato
 
			Delibera 250/2023/R/com: Introduzione degli oneri per recesso anticipato anche per alcune utenze in bassa tensione
È tempo di novità per i contratti di energia elettrica!
24 luglio 2023
Con la delibera del 06/06/23 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha introdotto la facoltà per le società di vendita di richiedere oneri in caso di recesso anticipato dal contratto di fornitura di energia elettrica anche ai clienti domestici e alle PMI connesse in bassa tensione che prima ne erano dispensati.
Se, fino a questo momento, i clienti che desideravano cambiare fornitore o cessare un contratto luce potevano farlo in qualsiasi momento, senza curarsi della scadenza dei contratti precedentemente sottoscritti, la nuova normativa permette alle società di vendita, fornitrici di energia elettrica, di definire un importo da corrispondere per poter recedere anticipatamente. Nello specifico, le nuove disposizioni trovano applicazione nei contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con:
- medie imprese, che occupano almeno 50 dipendenti e realizzano un fatturato superiore a 10 milioni di euro, connesse in bassa tensione;
- piccole imprese, con meno di cinquanta dipendenti e che realizzano un fatturato non superiore a 10 milioni di euro, connesse in bassa tensione;
- clienti domestici.
Per le ultime due categorie sarà possibile applicare gli oneri per recesso anticipato esclusivamente nelle seguenti tipologie di contratto:
- Contratti a prezzo fisso e a tempo determinato (Es. contratto con tariffa fissa monoraria o multioraria con scadenza al 31/12/2024);
- Contratti a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato. (Es. contratto a tempo indeterminato con prezzo fissato per 12 mesi dalla data di sottoscrizione).
Per i contratti a prezzo fisso che, alla scadenza di tale prezzo, prevedano il passaggio ad un prezzo variabile, gli oneri saranno applicabili solo per il periodo di validità delle condizioni economiche a prezzo fisso.
Nel caso in cui il fornitore apporti variazioni unilaterali alle condizioni contrattuali, l’applicazione degli oneri decade automaticamente e sarà possibile recedere senza penali.
Gli oneri per recesso anticipato saranno definiti dagli operatori stessi, dovranno essere chiaramente indicati in fase di proposta contrattuale e specificamente approvati e sottoscritti dal cliente. Entro l’inizio del 2024, i venditori dovranno adeguare la propria comunicazione precontrattuale e contrattuale, per conformarsi a tali disposizioni. La somma riportata sul contratto indicherà l’importo massimo richiedibile dal venditore e non potrà eccedere la perdita economica da lui subita per lo scioglimento anticipato del contratto.
Proprio nella fase critica in cui tutti i clienti del Servizio elettrico Nazionale sono chiamati a scegliere un operatore del mercato libero, data la dismissione del mercato tutelato, prevista per gennaio 2024, tale disposizione di Arera arriva piuttosto inaspettata.
Per effettuare una scelta consapevole, raccomandiamo in fase di confronto delle proposte commerciali dei vari operatori, di valutare con la giusta importanza, oltre alle tariffe economiche, anche i termini di durata contrattuale e gli eventuali oneri per recesso anticipato.
Energon Trade, in questa fase di forte cambiamento, grazie al servizio rivolto agli aderenti al Gruppo di Acquisto di Energia Elettrica e Gas Naturale, risulta essere un punto di riferimento capace di tutelare il consumatore finale. Non esitare a contattarci anche tu, per gestire al meglio i costi delle tue utenze.
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Direttiva UE 2023/1791
Nuovi obblighi ambientali per le imprese energivore
29 settembre 2025
Con la Direttiva UE 1791 del 2023 è stato introdotto un quadro comune per rafforzare le misure di miglioramento dell’efficienza energetica nell’Unione Europea; questa normativa è volta al raggiungimento dell’importante obiettivo climatico promosso dal Green Deal Europeo: riduzione di almeno il 55% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030.
In attesa del recepimento della direttiva da parte del Governo italiano, che dovrebbe arrivare entro l’11/10/25, riportiamo di seguito quanto è al momento previsto dalla nuova Direttiva:
- le imprese con consumo medio annuo di energia (somma di tutti i vettori energetici, sul periodo di rendicontazione dei 3 anni precedenti) superiore a 85 TJ (circa 2.030 tep) dovranno necessariamente dotarsi di un sistema di gestione dell’energia (ISO 50001) al più tardi entro l’11 ottobre 2027;
- le imprese con consumo medio annuo di energia (somma di tutti i vettori energetici, sul periodo di rendicontazione dei 3 anni precedenti) superiore a 10 TJ (circa 240 tep) entro l’11 ottobre 2026 dovranno essere oggetto di un audit energetico, il quale dovrà essere aggiornato ogni 4 anni;
- le imprese con consumo medio annuo di energia (somma di tutti i vettori energetici, sul periodo di rendicontazione dei 3 anni precedenti) inferiore a 10 TJ (circa 240 tep) non avranno nessun obbligo; tuttavia, saranno incentivate ad effettuare audit energetici.
Per le imprese che già svolgevano audit energetici secondo la normativa precedente, si manterrà la scadenza quadriennale dell’ultima diagnosi energetica prodotta.
Altra novità importante che viene introdotta dalla direttiva è l’obbligo di redazione, per tutte le imprese con consumi superiori a 10 TJ, di un Piano d’azione energetico che dovrà includere le misure per attuare ciascuna raccomandazione risultante dagli audit (qualora fattibile dal punto di vista tecnico/economico), evidenziando anche le tempistiche di attuazione.
Sono previste delle esenzioni agli obblighi sopra descritti per le imprese che:
- hanno sottoscritto un contratto EPC (contratto di rendimento energetico), a condizione che il contratto includa gli elementi di un sistema di gestione dell’energia e che rispetti i requisiti fissati all’allegato XV della direttiva;
- hanno implementato un sistema di gestione ambientale (ISO 14001), a condizione che includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi indicati all’allegato VI della direttiva.
Una volta che la direttiva sarà recepita a livello nazionale, forniremo ulteriori chiarimenti sulle scadenze e sugli adempimenti pratici per le imprese.
Per ulteriori informazioni, puoi contattarci all’indirizzo mail ufficiotecnico@energontrade.it
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