Oneri per recesso anticipato

di admin

Delibera 250/2023/R/com: Introduzione degli oneri per recesso anticipato anche per alcune utenze in bassa tensione

È tempo di novità per i contratti di energia elettrica!

24 luglio 2023 

Con la delib­era del 06/06/23 l’Autorità di Rego­lazione per Ener­gia Reti e Ambi­ente (Arera) ha introdot­to la facoltà per le soci­età di ven­di­ta di richiedere oneri in caso di reces­so antic­i­pa­to dal con­trat­to di for­ni­tu­ra di ener­gia elet­tri­ca anche ai cli­en­ti domes­ti­ci e alle PMI con­nesse in bas­sa ten­sione che pri­ma ne era­no dispensati.

Se, fino a questo momen­to, i cli­en­ti che desider­a­vano cam­biare for­n­i­tore o ces­sare un con­trat­to luce pote­vano far­lo in qual­si­asi momen­to, sen­za curar­si del­la sca­den­za dei con­trat­ti prece­den­te­mente sot­to­scrit­ti, la nuo­va nor­ma­ti­va per­me­tte alle soci­età di ven­di­ta, for­ni­tri­ci di ener­gia elet­tri­ca, di definire un impor­to da cor­rispon­dere per pot­er recedere antic­i­pata­mente. Nel­lo speci­fi­co, le nuove dis­po­sizioni trovano appli­cazione nei con­trat­ti di for­ni­tu­ra di ener­gia elet­tri­ca stip­u­lati con:
- medie imp­rese, che occu­pano almeno 50 dipen­den­ti e real­iz­zano un fat­tura­to supe­ri­ore a 10 mil­ioni di euro, con­nesse in bas­sa ten­sione;
- pic­cole imp­rese, con meno di cinquan­ta dipen­den­ti e che real­iz­zano un fat­tura­to non supe­ri­ore a 10 mil­ioni di euro, con­nesse in bas­sa ten­sione;
- cli­en­ti domes­ti­ci.

Per le ultime due cat­e­gorie sarà pos­si­bile appli­care gli oneri per reces­so antic­i­pa­to esclu­si­va­mente nelle seguen­ti tipolo­gie di con­trat­to:
- Con­trat­ti a prez­zo fis­so e a tem­po deter­mi­na­to (Es. con­trat­to con tar­if­fa fis­sa mono­raria o mul­ti­o­raria con sca­den­za al 31/12/2024);
- Con­trat­ti a prez­zo fis­so e a tem­po inde­ter­mi­na­to ma con con­dizioni eco­nomiche a tem­po deter­mi­na­to. (Es. con­trat­to a tem­po inde­ter­mi­na­to con prez­zo fis­sato per 12 mesi dal­la data di sottoscrizione).

Per i con­trat­ti a prez­zo fis­so che, alla sca­den­za di tale prez­zo, prevedano il pas­sag­gio ad un prez­zo vari­abile, gli oneri saran­no applic­a­bili solo per il peri­o­do di valid­ità delle con­dizioni eco­nomiche a prez­zo fisso.

Nel caso in cui il for­n­i­tore appor­ti vari­azioni uni­lat­er­ali alle con­dizioni con­trat­tuali, l’applicazione degli oneri decade auto­mati­ca­mente e sarà pos­si­bile recedere sen­za penali.

Gli oneri per reces­so antic­i­pa­to saran­no defin­i­ti dagli oper­a­tori stes­si, dovran­no essere chiara­mente indi­cati in fase di pro­pos­ta con­trat­tuale e speci­fi­ca­mente approvati e sot­to­scrit­ti dal cliente. Entro l’inizio del 2024, i ven­di­tori dovran­no adeguare la pro­pria comu­ni­cazione pre­con­trat­tuale e con­trat­tuale, per con­for­mar­si a tali dis­po­sizioni. La som­ma ripor­ta­ta sul con­trat­to indicherà l’importo mas­si­mo richied­i­bile dal ven­di­tore e non potrà eccedere la perdi­ta eco­nom­i­ca da lui subi­ta per lo sciogli­men­to antic­i­pa­to del contratto.

Pro­prio nel­la fase crit­i­ca in cui tut­ti i cli­en­ti del Servizio elet­tri­co Nazionale sono chia­mati a scegliere un oper­a­tore del mer­ca­to libero, data la dis­mis­sione del mer­ca­to tute­la­to, pre­vista per gen­naio 2024, tale dis­po­sizione di Arera arri­va piut­tosto inaspettata.

Per effet­tuare una scelta con­sapev­ole, rac­co­man­di­amo in fase di con­fron­to delle pro­poste com­mer­ciali dei vari oper­a­tori, di val­utare con la gius­ta impor­tan­za, oltre alle tar­iffe eco­nomiche, anche i ter­mi­ni di dura­ta con­trat­tuale e gli even­tu­ali oneri per reces­so anticipato.

Ener­gon Trade, in ques­ta fase di forte cam­bi­a­men­to, gra­zie al servizio riv­olto agli ader­en­ti al Grup­po di Acquis­to di Ener­gia Elet­tri­ca e Gas Nat­u­rale, risul­ta essere un pun­to di rifer­i­men­to capace di tute­lare il con­suma­tore finale. Non esitare a con­tattar­ci anche tu, per gestire al meglio i costi delle tue utenze.

Bando Energy Release 2.0

02 otto­bre 2024 

Il 23 luglio 2024, il Min­is­tero del­l’Am­bi­ente e del­la Sicurez­za Ener­get­i­ca ha fir­ma­to il Decre­to n. 268, che isti­tu­isce il mec­ca­n­is­mo dell’ “Ener­gy Release”. Questo decre­to mira a contenere/stabilizzare i costi ener­geti­ci nonché favorire la tran­sizione ener­get­i­ca e la com­pet­i­tiv­ità delle imp­rese elet­tri­vore.

Il decre­to vuole favorire lo svilup­po di nuo­va capac­ità di gen­er­azione di ener­gia elet­tri­ca da fonti rin­nov­abili, attra­ver­so un mec­ca­n­is­mo che prevede l’antic­i­pazione e la resti­tuzione di ener­gia, nell’ordine di grandez­za pari ad almeno 20 TWh/anno (cir­ca il 9% del fab­bisog­no elet­tri­co nazionale).

I ter­mi­ni del mec­ca­n­is­mo saran­no rego­lati da Con­trat­ti per Dif­feren­za a due vie (CFD), denom­i­nati rispet­ti­va­mente “Con­trat­to di Antic­i­pazione” e “Con­trat­to di Resti­tuzione”, sot­to­scrit­ti tra il GSE e i cli­en­ti elettrivori.

Le imp­rese elet­tri­vore (anche in for­ma aggre­ga­ta) avran­no facoltà di chiedere al GSE un’antic­i­pazione del 50% del vol­ume di ener­gia (e delle rel­a­tive GO) che si impeg­nano a pro­durre suc­ces­si­va­mente tramite nuovi impianti FER.

Il vol­ume di ener­gia elet­tri­ca richiesto in antic­i­pazione non potrà essere supe­ri­ore, su base annua, ai con­su­mi medi annui ril­e­van­ti ai fini dell’iscrizione nell’elenco pres­so la CSEA.

In relazione al vol­ume di ener­gia asseg­na­to, il GSE cal­col­erà, per un peri­o­do di 36 mesi, i val­ori men­sili del cor­rispet­ti­vo con­sideran­do la quo­ta men­sile di ener­gia aggiu­di­ca­ta e il dif­feren­ziale tra il prez­zo medio men­sile di ven­di­ta sul mer­ca­to MGP da parte del GSE e il prez­zo di cessione.

Entro 40 mesi dal­la sot­to­scrizione del con­trat­to di antic­i­pazione e dopo aver real­iz­za­to il nuo­vo impianto, il cliente finale dovrà stip­u­lare con il GSE il con­trat­to di resti­tuzione, col quale si impeg­na a resti­tuire l’energia elet­tri­ca pre­vi­a­mente antic­i­pa­ta, nonché il con­troval­ore delle rel­a­tive garanzie di orig­ine. Tale resti­tuzione dovrà avvenire in un arco tem­po­rale di 20 anni, i quali decor­reran­no dall’entrata in eser­cizio del­la nuo­va capac­ità di gen­er­azione FER.

La nuo­va capac­ità elet­tri­ca dovrà avere una poten­za com­p­lessi­va pari ad almeno il doppio di quel­la ogget­to del con­trat­to di resti­tuzione da stip­u­lare con il GSE e potrà essere gen­er­a­ta diret­ta­mente dalle imp­rese o tramite sogget­ti terzi (es. con­trat­ti PPA).

Essa ver­rà real­iz­za­ta per mez­zo di nuovi impianti foto­voltaici, eoli­ci e idroelet­tri­ci di poten­za min­i­ma pari a 200 kW cias­cuno, oppure tramite inter­ven­ti di poten­zi­a­men­to su impianti esisten­ti che porti­no a un incre­men­to di poten­za di almeno 200 kW.

Ai fini del­la sot­to­scrizione di entram­bi i con­trat­ti sarà nec­es­sario prestare idonee garanzie com­misurate al val­ore dell’energia antic­i­pa­ta. A cop­er­tu­ra dei costi sostenu­ti dai cli­en­ti finali ener­givori per la garanzia, può essere riconosci­u­to un con­trib­u­to ai sen­si del rego­la­men­to (UE) n. 2831/2023 del 13 dicem­bre 2023 sug­li aiu­ti «de min­imis» per un val­ore com­p­lessi­vo di 100.000.000 di euro. Il con­trib­u­to può essere richiesto nel­la misura mas­si­ma del 50% del cos­to del­la garanzia presta­ta, su base annua, fino ad un mas­si­male di 300.000 euro per cias­cu­na impre­sa nel­l’ar­co di tre anni.

Il decre­to è sta­to siglato il 23 luglio 2024. Gli step suc­ces­sivi includono:

  1. L’ap­provazione delle regole oper­a­tive da parte del MASE entro 60 giorni;
  2. La pub­bli­cazione del ban­do da parte del GSE entro 15 giorni dall’approvazione delle regole operative;
  3. Le imp­rese inter­es­sate dovran­no pre­sentare una man­i­fes­tazione d’in­ter­esse entro 60 giorni dal­l’aper­tu­ra del ban­do, impeg­nan­dosi a rispettare tut­ti i sud­det­ti cri­teri e a ver­sare le garanzie richieste.

Per ulte­ri­ori appro­fondi­men­ti, è pos­si­bile con­sultare il Decre­to Min­is­te­ri­ale n. 268 sul por­tale del MASE.

Ener­gon Trade sup­por­ta le imp­rese offren­do assis­ten­za tec­ni­ca per facil­itare l’ac­ces­so a ques­ta e altre agevolazioni nel set­tore ener­geti­co. Per rice­vere assis­ten­za, non esitare a con­tattare il nos­tro uffi­cio tec­ni­co all’indirizzo mail info@energontrade.it