Oneri per recesso anticipato

di admin

Delibera 250/2023/R/com: Introduzione degli oneri per recesso anticipato anche per alcune utenze in bassa tensione

È tempo di novità per i contratti di energia elettrica!

24 luglio 2023 

Con la delib­era del 06/06/23 l’Autorità di Rego­lazione per Ener­gia Reti e Ambi­ente (Arera) ha introdot­to la facoltà per le soci­età di ven­di­ta di richiedere oneri in caso di reces­so antic­i­pa­to dal con­trat­to di for­ni­tu­ra di ener­gia elet­tri­ca anche ai cli­en­ti domes­ti­ci e alle PMI con­nesse in bas­sa ten­sione che pri­ma ne era­no dispensati.

Se, fino a questo momen­to, i cli­en­ti che desider­a­vano cam­biare for­n­i­tore o ces­sare un con­trat­to luce pote­vano far­lo in qual­si­asi momen­to, sen­za curar­si del­la sca­den­za dei con­trat­ti prece­den­te­mente sot­to­scrit­ti, la nuo­va nor­ma­ti­va per­me­tte alle soci­età di ven­di­ta, for­ni­tri­ci di ener­gia elet­tri­ca, di definire un impor­to da cor­rispon­dere per pot­er recedere antic­i­pata­mente. Nel­lo speci­fi­co, le nuove dis­po­sizioni trovano appli­cazione nei con­trat­ti di for­ni­tu­ra di ener­gia elet­tri­ca stip­u­lati con:
- medie imp­rese, che occu­pano almeno 50 dipen­den­ti e real­iz­zano un fat­tura­to supe­ri­ore a 10 mil­ioni di euro, con­nesse in bas­sa ten­sione;
- pic­cole imp­rese, con meno di cinquan­ta dipen­den­ti e che real­iz­zano un fat­tura­to non supe­ri­ore a 10 mil­ioni di euro, con­nesse in bas­sa ten­sione;
- cli­en­ti domes­ti­ci.

Per le ultime due cat­e­gorie sarà pos­si­bile appli­care gli oneri per reces­so antic­i­pa­to esclu­si­va­mente nelle seguen­ti tipolo­gie di con­trat­to:
- Con­trat­ti a prez­zo fis­so e a tem­po deter­mi­na­to (Es. con­trat­to con tar­if­fa fis­sa mono­raria o mul­ti­o­raria con sca­den­za al 31/12/2024);
- Con­trat­ti a prez­zo fis­so e a tem­po inde­ter­mi­na­to ma con con­dizioni eco­nomiche a tem­po deter­mi­na­to. (Es. con­trat­to a tem­po inde­ter­mi­na­to con prez­zo fis­sato per 12 mesi dal­la data di sottoscrizione).

Per i con­trat­ti a prez­zo fis­so che, alla sca­den­za di tale prez­zo, prevedano il pas­sag­gio ad un prez­zo vari­abile, gli oneri saran­no applic­a­bili solo per il peri­o­do di valid­ità delle con­dizioni eco­nomiche a prez­zo fisso.

Nel caso in cui il for­n­i­tore appor­ti vari­azioni uni­lat­er­ali alle con­dizioni con­trat­tuali, l’applicazione degli oneri decade auto­mati­ca­mente e sarà pos­si­bile recedere sen­za penali.

Gli oneri per reces­so antic­i­pa­to saran­no defin­i­ti dagli oper­a­tori stes­si, dovran­no essere chiara­mente indi­cati in fase di pro­pos­ta con­trat­tuale e speci­fi­ca­mente approvati e sot­to­scrit­ti dal cliente. Entro l’inizio del 2024, i ven­di­tori dovran­no adeguare la pro­pria comu­ni­cazione pre­con­trat­tuale e con­trat­tuale, per con­for­mar­si a tali dis­po­sizioni. La som­ma ripor­ta­ta sul con­trat­to indicherà l’importo mas­si­mo richied­i­bile dal ven­di­tore e non potrà eccedere la perdi­ta eco­nom­i­ca da lui subi­ta per lo sciogli­men­to antic­i­pa­to del contratto.

Pro­prio nel­la fase crit­i­ca in cui tut­ti i cli­en­ti del Servizio elet­tri­co Nazionale sono chia­mati a scegliere un oper­a­tore del mer­ca­to libero, data la dis­mis­sione del mer­ca­to tute­la­to, pre­vista per gen­naio 2024, tale dis­po­sizione di Arera arri­va piut­tosto inaspettata.

Per effet­tuare una scelta con­sapev­ole, rac­co­man­di­amo in fase di con­fron­to delle pro­poste com­mer­ciali dei vari oper­a­tori, di val­utare con la gius­ta impor­tan­za, oltre alle tar­iffe eco­nomiche, anche i ter­mi­ni di dura­ta con­trat­tuale e gli even­tu­ali oneri per reces­so anticipato.

Ener­gon Trade, in ques­ta fase di forte cam­bi­a­men­to, gra­zie al servizio riv­olto agli ader­en­ti al Grup­po di Acquis­to di Ener­gia Elet­tri­ca e Gas Nat­u­rale, risul­ta essere un pun­to di rifer­i­men­to capace di tute­lare il con­suma­tore finale. Non esitare a con­tattar­ci anche tu, per gestire al meglio i costi delle tue utenze.

Direttiva UE 2023/1791

Nuovi obblighi ambientali per le imprese energivore

29 set­tem­bre 2025 

Con la Diret­ti­va UE 1791 del 2023 è sta­to introdot­to un quadro comune per raf­forzare le mis­ure di miglio­ra­men­to dell’efficienza ener­get­i­ca nell’Unione Euro­pea; ques­ta nor­ma­ti­va è vol­ta al rag­giung­i­men­to dell’importante obi­et­ti­vo cli­mati­co pro­mosso dal Green Deal Europeo: riduzione di almeno il 55% delle emis­sioni di gas a effet­to ser­ra entro il 2030.

In atte­sa del recepi­men­to del­la diret­ti­va da parte del Gov­er­no ital­iano, che dovrebbe arrivare entro l’11/10/25, ripor­ti­amo di segui­to quan­to è al momen­to pre­vis­to dal­la nuo­va Direttiva:

  • le imp­rese con con­sumo medio ann­uo di ener­gia (som­ma di tut­ti i vet­tori ener­geti­ci, sul peri­o­do di ren­di­con­tazione dei 3 anni prece­den­ti) supe­ri­ore a 85 TJ (cir­ca 2.030 tep) dovran­no nec­es­sari­a­mente dotar­si di un sis­tema di ges­tione dell’energia (ISO 50001) al più tar­di entro l’11 otto­bre 2027;
  • le imp­rese con con­sumo medio ann­uo di ener­gia (som­ma di tut­ti i vet­tori ener­geti­ci, sul peri­o­do di ren­di­con­tazione dei 3 anni prece­den­ti) supe­ri­ore a 10 TJ (cir­ca 240 tep) entro l’11 otto­bre 2026 dovran­no essere ogget­to di un audit ener­geti­co, il quale dovrà essere aggior­na­to ogni 4 anni;
  • le imp­rese con con­sumo medio ann­uo di ener­gia (som­ma di tut­ti i vet­tori ener­geti­ci, sul peri­o­do di ren­di­con­tazione dei 3 anni prece­den­ti) infe­ri­ore a 10 TJ (cir­ca 240 tep) non avran­no nes­sun obbli­go; tut­tavia, saran­no incen­ti­vate ad effet­tuare audit energetici.

Per le imp­rese che già svol­gevano audit ener­geti­ci sec­on­do la nor­ma­ti­va prece­dente, si man­ter­rà la sca­den­za quadri­en­nale dell’ultima diag­nosi ener­get­i­ca prodotta.

Altra novità impor­tante che viene introdot­ta dal­la diret­ti­va è l’obbligo di redazione, per tutte le imp­rese con con­su­mi supe­ri­ori a 10 TJ, di un Piano d’azione ener­geti­co che dovrà includ­ere le mis­ure per attuare cias­cu­na rac­co­man­dazione risul­tante dagli audit (qualo­ra fat­tibile dal pun­to di vista tecnico/economico), evi­den­zian­do anche le tem­p­is­tiche di attuazione.

Sono pre­viste delle esen­zioni agli obb­lighi sopra descrit­ti per le imp­rese che:

  • han­no sot­to­scrit­to un con­trat­to EPC (con­trat­to di rendi­men­to ener­geti­co), a con­dizione che il con­trat­to inclu­da gli ele­men­ti di un sis­tema di ges­tione dell’energia e che rispet­ti i req­ui­si­ti fis­sati all’allegato XV del­la direttiva;
  • han­no imple­men­ta­to un sis­tema di ges­tione ambi­en­tale (ISO 14001), a con­dizione che inclu­da un audit ener­geti­co sul­la base dei cri­teri min­i­mi indi­cati all’allegato VI del­la direttiva.

Una vol­ta che la diret­ti­va sarà recepi­ta a liv­el­lo nazionale, fornire­mo ulte­ri­ori chiari­men­ti sulle sca­den­ze e sug­li adem­pi­men­ti prati­ci per le imprese.

Per ulte­ri­ori infor­mazioni, puoi con­tattar­ci all’indirizzo mail ufficiotecnico@energontrade.it