Crediti d’imposta per ottobre e novembre 2022: ecco i codici tributo per le agevolazioni

di admin

Crediti d’imposta per ottobre e novembre 2022

Ecco i codici tributo per le agevolazioni

13 otto­bre 2022 

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 54/E del 30 set­tem­bre 2022, ha isti­tu­ito i cod­i­ci trib­u­to per l’utilizzo dei cred­i­ti d’imposta a favore delle imp­rese per i mesi di otto­bre e novem­bre 2022. Con­tribu­ti final­iz­za­ti a garan­tire una parziale com­pen­sazione degli extra costi sostenu­ti per l’acquisto di ener­gia elet­tri­ca e gas naturale.

Il rifer­i­men­to nor­ma­ti­vo dei Tax Cred­it per otto­bre e novem­bre 2022 è l’articolo 1 del Decre­to Aiu­ti Ter (decre­to-legge n. 144/2022), in vig­ore dal 24 set­tem­bre, che ha pro­roga­to e pro­l­un­ga­to tali agevolazioni.

In par­ti­co­lare, per le imp­rese ener­gi­vore è pre­vis­to un con­trib­u­to stra­or­di­nario sot­to for­ma di cred­i­to di impos­ta pari al 40% delle spese sostenute per la com­po­nente ener­get­i­ca acquis­ta­ta ed effet­ti­va­mente uti­liz­za­ta nei mesi di otto­bre e novem­bre 2022. L’agevolazione è riconosci­u­ta anche alle imp­rese ener­gi­vore che pro­ducono ed auto­con­sumano ener­gia elettrica.

Per le imp­rese “gasi­vore” e “non gasi­vore” il con­trib­u­to pre­vis­to è sem­pre pari al 40% per i con­su­mi non ter­moelet­tri­ci di otto­bre e novem­bre 2022.

Infine, per le imp­rese “non ener­gi­vore” è des­ti­na­to un bonus pari al 30% delle spese sostenute per la com­po­nente ener­get­i­ca acquis­ta­ta ed uti­liz­za­ta nel­lo stes­so peri­o­do di riferimento.

Per queste ultime si atten­ua il req­ui­si­to tec­ni­co rel­a­ti­vo alla poten­za disponi­bile: per i con­su­mi rel­a­tivi ai mesi di otto­bre e novem­bre è suf­fi­ciente dis­porre di un con­ta­tore di poten­za pari o supe­ri­ore a 4,5 kWh, (non più 16,5 kWh).

Ecco nel­la seguente tabel­la i cod­i­ci trib­u­to da inserire per ben­e­fi­cia­re di tali agevolazioni:

I cred­i­ti d’imposta, in base alle con­dizioni indi­cate nelle rispet­tive dis­ci­pline, sono uti­liz­za­ti in com­pen­sazione medi­ante mod­el­lo F24 oppure cedu­ti solo per intero a terzi, entro il 31 mar­zo 2023. Il mod­el­lo F24, con il codice trib­u­to di rifer­i­men­to, va pre­sen­ta­to esclu­si­va­mente attra­ver­so i servizi telem­ati­ci mes­si a dis­po­sizione dall’Agenzia delle Entrate.

I cod­i­ci trib­u­to van­no inser­i­ti nel­la sezione “Erario”, nel­la colon­na “impor­ti a cred­i­to com­pen­sati”. Men­tre, nei casi in cui il con­tribuente deb­ba pro­cedere al river­sa­men­to dell’agevolazione, devono essere inser­i­ti nel­la colon­na “impor­ti a deb­ito ver­sa­ti”. L’anno di sosten­i­men­to del­la spe­sa è indi­ca­to nel cam­po “anno di riferimento”.

Per la ver­i­fi­ca dei req­ui­si­ti e il cal­co­lo del cred­i­to d’imposta, Ener­gon Trade ha atti­va­to un servizio ded­i­ca­to. Il nos­tro uffi­cio tec­ni­co può pro­durre per la tua azien­da un doc­u­men­to di assev­er­azione. Per mag­giori infor­mazioni con­tattaci su info@energontrade.it.

Ener­gon Trade Srl