Decreto Aiuti: le novità sul Credito d’imposta dopo la conversione in legge

di admin

Decreto Aiuti: le novità sul Credito d’imposta dopo la conversione in legge

Con i limiti del “de minimis” contributi a rischio per le imprese

21 luglio 2022 

Il 15 luglio è sta­ta pub­bli­ca­ta in Gazzetta Uffi­ciale la legge di con­ver­sione n. 91 del Decre­to Aiu­ti (dl n. 50 del 17 mag­gio 2022). La quale con­fer­ma gli incre­men­ti di val­ore del cred­i­to d’imposta per l’acquisto di gas ed ener­gia elet­tri­ca spet­tante alle imp­rese, ma intro­duce nuovi lim­i­ti. All’articolo 2 viene infat­ti aggiun­to il com­ma 3‑ter che, in sostan­za, speci­fi­ca che gli aiu­ti sot­to for­ma di cred­i­to d’imposta (per le imp­rese non ener­gi­vore, da ver­i­fi­care cosa suc­ced­erà per le imp­rese ener­gi­vore) si appli­cano in con­for­mità con la nor­ma­ti­va sug­li aiu­ti di Sta­to in regime de min­imis.

Ricor­diamo per­tan­to che quest’ultimo è il regime, introdot­to a liv­el­lo europeo, che indi­vid­ua l’importo mas­si­mo di aiu­ti che pos­sono essere riconosciu­ti dal­lo Sta­to alle imp­rese. Questo sis­tema, isti­tu­ito per con­cedere aiu­ti aggiun­tivi alle imp­rese in tem­pi “nor­mali”, prevede un mas­si­male otteni­bile di 200 mila euro cal­co­la­to su base triennale.

Con l’introduzione del regime “de min­imis”, il Decre­to Aiu­ti taglia, se non addirit­tura azzera, i ben­efi­ci dei cred­i­ti d’imposta per le imp­rese in dif­fi­coltà. Poiché si dovran­no con­sid­er­are nel cal­co­lo le agevolazioni già riconosciute nel peri­o­do 2020–2021 in accor­do con tale nor­ma­ti­va comu­ni­taria. In con­cre­to, alcune imp­rese che avreb­bero dirit­to a cred­i­ti supe­ri­ori a 200 mila euro a trimestre, potreb­bero non averne più dirit­to o ricev­erne una quo­ta minore.

Il cal­co­lo, inoltre, dovrà tenere con­to delle regole speci­fiche del peri­o­do emer­gen­ziale, e del con­cet­to di impre­sa uni­ca appli­ca­to ai grup­pi di imp­rese. Di con­seguen­za, per deter­minare l’importo totale dei con­tribu­ti, bisogn­erà ten­er pre­sente sia l’impresa richiedente che quelle ad essa col­le­gate, e per­tan­to non si può super­are la soglia dei 200 mila euro.

Un’ul­te­ri­ore novità nel Decre­to Aiu­ti con­ver­ti­to in legge è l’introduzione, sem­pre all’art.2, del com­ma 3‑bis, sec­on­do il quale l’onere di cal­co­lare il ben­efi­cio spet­tante è del ven­di­tore se è lo stes­so che rifor­ni­va l’impresa ben­e­fi­cia­ria[1] nel pri­mo trimestre dell’anno 2019. Esso, entro 60 giorni dal­la sca­den­za del peri­o­do per il quale spet­ta il cred­i­to d’imposta, invia al cliente, su sua richi­es­ta, una comu­ni­cazione nel­la quale è ripor­ta­to il cal­co­lo dell’incremento di cos­to del­la com­po­nente ener­get­i­ca e l’ammontare del cred­i­to d’imposta spet­tante per il sec­on­do trimestre dell’anno 2022. Il cal­co­lo del ven­di­tore, tut­tavia, si limi­ta a quan­to spet­terebbe all’impresa sen­za con­sid­er­are il mas­si­male degli aiu­ti “de minimis”.

A questo pun­to, la stra­da per usufruire dei cred­i­ti d’imposta rel­a­tivi al sec­on­do trimestre 2022 si fa sem­pre più arti­co­la­ta. Le aggiunte fat­te durante la con­ver­sione in legge del Decre­to Aiu­ti avran­no sen­za dub­bio un forte impat­to per le imp­rese ben­e­fi­cia­rie dei cred­i­ti d’imposta per l’energia elet­tri­ca e il gas. 

[1]Il cal­co­lo da parte del ven­di­tore avviene ai fini del­la fruizione del cred­i­to di impos­ta per le imp­rese non ener­gi­vore dotate di con­ta­tori di ener­gia elet­tri­ca di poten­za disponi­bile pari o supe­ri­ore a 16,5 kW, e per quelle diverse da quelle a forte con­sumo di gas naturale.