Oneri per recesso anticipato

Delibera 250/2023/R/com: Introduzione degli oneri per recesso anticipato anche per alcune utenze in bassa tensione
È tempo di novità per i contratti di energia elettrica!
24 luglio 2023
Con la delibera del 06/06/23 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha introdotto la facoltà per le società di vendita di richiedere oneri in caso di recesso anticipato dal contratto di fornitura di energia elettrica anche ai clienti domestici e alle PMI connesse in bassa tensione che prima ne erano dispensati.
Se, fino a questo momento, i clienti che desideravano cambiare fornitore o cessare un contratto luce potevano farlo in qualsiasi momento, senza curarsi della scadenza dei contratti precedentemente sottoscritti, la nuova normativa permette alle società di vendita, fornitrici di energia elettrica, di definire un importo da corrispondere per poter recedere anticipatamente. Nello specifico, le nuove disposizioni trovano applicazione nei contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con:
- medie imprese, che occupano almeno 50 dipendenti e realizzano un fatturato superiore a 10 milioni di euro, connesse in bassa tensione;
- piccole imprese, con meno di cinquanta dipendenti e che realizzano un fatturato non superiore a 10 milioni di euro, connesse in bassa tensione;
- clienti domestici.
Per le ultime due categorie sarà possibile applicare gli oneri per recesso anticipato esclusivamente nelle seguenti tipologie di contratto:
- Contratti a prezzo fisso e a tempo determinato (Es. contratto con tariffa fissa monoraria o multioraria con scadenza al 31/12/2024);
- Contratti a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato. (Es. contratto a tempo indeterminato con prezzo fissato per 12 mesi dalla data di sottoscrizione).
Per i contratti a prezzo fisso che, alla scadenza di tale prezzo, prevedano il passaggio ad un prezzo variabile, gli oneri saranno applicabili solo per il periodo di validità delle condizioni economiche a prezzo fisso.
Nel caso in cui il fornitore apporti variazioni unilaterali alle condizioni contrattuali, l’applicazione degli oneri decade automaticamente e sarà possibile recedere senza penali.
Gli oneri per recesso anticipato saranno definiti dagli operatori stessi, dovranno essere chiaramente indicati in fase di proposta contrattuale e specificamente approvati e sottoscritti dal cliente. Entro l’inizio del 2024, i venditori dovranno adeguare la propria comunicazione precontrattuale e contrattuale, per conformarsi a tali disposizioni. La somma riportata sul contratto indicherà l’importo massimo richiedibile dal venditore e non potrà eccedere la perdita economica da lui subita per lo scioglimento anticipato del contratto.
Proprio nella fase critica in cui tutti i clienti del Servizio elettrico Nazionale sono chiamati a scegliere un operatore del mercato libero, data la dismissione del mercato tutelato, prevista per gennaio 2024, tale disposizione di Arera arriva piuttosto inaspettata.
Per effettuare una scelta consapevole, raccomandiamo in fase di confronto delle proposte commerciali dei vari operatori, di valutare con la giusta importanza, oltre alle tariffe economiche, anche i termini di durata contrattuale e gli eventuali oneri per recesso anticipato.
Energon Trade, in questa fase di forte cambiamento, grazie al servizio rivolto agli aderenti al Gruppo di Acquisto di Energia Elettrica e Gas Naturale, risulta essere un punto di riferimento capace di tutelare il consumatore finale. Non esitare a contattarci anche tu, per gestire al meglio i costi delle tue utenze.
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Bando Energy Release 2.0
02 ottobre 2024
Il 23 luglio 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato il Decreto n. 268, che istituisce il meccanismo dell’ “Energy Release”. Questo decreto mira a contenere/stabilizzare i costi energetici nonché favorire la transizione energetica e la competitività delle imprese elettrivore.
Il decreto vuole favorire lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso un meccanismo che prevede l’anticipazione e la restituzione di energia, nell’ordine di grandezza pari ad almeno 20 TWh/anno (circa il 9% del fabbisogno elettrico nazionale).
I termini del meccanismo saranno regolati da Contratti per Differenza a due vie (CFD), denominati rispettivamente “Contratto di Anticipazione” e “Contratto di Restituzione”, sottoscritti tra il GSE e i clienti elettrivori.
Le imprese elettrivore (anche in forma aggregata) avranno facoltà di chiedere al GSE un’anticipazione del 50% del volume di energia (e delle relative GO) che si impegnano a produrre successivamente tramite nuovi impianti FER.
Il volume di energia elettrica richiesto in anticipazione non potrà essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell’iscrizione nell’elenco presso la CSEA.
In relazione al volume di energia assegnato, il GSE calcolerà, per un periodo di 36 mesi, i valori mensili del corrispettivo considerando la quota mensile di energia aggiudicata e il differenziale tra il prezzo medio mensile di vendita sul mercato MGP da parte del GSE e il prezzo di cessione.
Entro 40 mesi dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione e dopo aver realizzato il nuovo impianto, il cliente finale dovrà stipulare con il GSE il contratto di restituzione, col quale si impegna a restituire l’energia elettrica previamente anticipata, nonché il controvalore delle relative garanzie di origine. Tale restituzione dovrà avvenire in un arco temporale di 20 anni, i quali decorreranno dall’entrata in esercizio della nuova capacità di generazione FER.
La nuova capacità elettrica dovrà avere una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto del contratto di restituzione da stipulare con il GSE e potrà essere generata direttamente dalle imprese o tramite soggetti terzi (es. contratti PPA).
Essa verrà realizzata per mezzo di nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno, oppure tramite interventi di potenziamento su impianti esistenti che portino a un incremento di potenza di almeno 200 kW.
Ai fini della sottoscrizione di entrambi i contratti sarà necessario prestare idonee garanzie commisurate al valore dell’energia anticipata. A copertura dei costi sostenuti dai clienti finali energivori per la garanzia, può essere riconosciuto un contributo ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 sugli aiuti «de minimis» per un valore complessivo di 100.000.000 di euro. Il contributo può essere richiesto nella misura massima del 50% del costo della garanzia prestata, su base annua, fino ad un massimale di 300.000 euro per ciascuna impresa nell’arco di tre anni.
Il decreto è stato siglato il 23 luglio 2024. Gli step successivi includono:
- L’approvazione delle regole operative da parte del MASE entro 60 giorni;
- La pubblicazione del bando da parte del GSE entro 15 giorni dall’approvazione delle regole operative;
- Le imprese interessate dovranno presentare una manifestazione d’interesse entro 60 giorni dall’apertura del bando, impegnandosi a rispettare tutti i suddetti criteri e a versare le garanzie richieste.
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il Decreto Ministeriale n. 268 sul portale del MASE.
Energon Trade supporta le imprese offrendo assistenza tecnica per facilitare l’accesso a questa e altre agevolazioni nel settore energetico. Per ricevere assistenza, non esitare a contattare il nostro ufficio tecnico all’indirizzo mail info@energontrade.it
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