Decreto Aiuti: le novità sul Credito d’imposta dopo la conversione in legge

Decreto Aiuti: le novità sul Credito d’imposta dopo la conversione in legge
Con i limiti del “de minimis” contributi a rischio per le imprese
21 luglio 2022
Il 15 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 91 del Decreto Aiuti (dl n. 50 del 17 maggio 2022). La quale conferma gli incrementi di valore del credito d’imposta per l’acquisto di gas ed energia elettrica spettante alle imprese, ma introduce nuovi limiti. All’articolo 2 viene infatti aggiunto il comma 3‑ter che, in sostanza, specifica che gli aiuti sotto forma di credito d’imposta (per le imprese non energivore, da verificare cosa succederà per le imprese energivore) si applicano in conformità con la normativa sugli aiuti di Stato in regime de minimis.
Ricordiamo pertanto che quest’ultimo è il regime, introdotto a livello europeo, che individua l’importo massimo di aiuti che possono essere riconosciuti dallo Stato alle imprese. Questo sistema, istituito per concedere aiuti aggiuntivi alle imprese in tempi “normali”, prevede un massimale ottenibile di 200 mila euro calcolato su base triennale.
Con l’introduzione del regime “de minimis”, il Decreto Aiuti taglia, se non addirittura azzera, i benefici dei crediti d’imposta per le imprese in difficoltà. Poiché si dovranno considerare nel calcolo le agevolazioni già riconosciute nel periodo 2020–2021 in accordo con tale normativa comunitaria. In concreto, alcune imprese che avrebbero diritto a crediti superiori a 200 mila euro a trimestre, potrebbero non averne più diritto o riceverne una quota minore.
Il calcolo, inoltre, dovrà tenere conto delle regole specifiche del periodo emergenziale, e del concetto di impresa unica applicato ai gruppi di imprese. Di conseguenza, per determinare l’importo totale dei contributi, bisognerà tener presente sia l’impresa richiedente che quelle ad essa collegate, e pertanto non si può superare la soglia dei 200 mila euro.
Un’ulteriore novità nel Decreto Aiuti convertito in legge è l’introduzione, sempre all’art.2, del comma 3‑bis, secondo il quale l’onere di calcolare il beneficio spettante è del venditore se è lo stesso che riforniva l’impresa beneficiaria[1] nel primo trimestre dell’anno 2019. Esso, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. Il calcolo del venditore, tuttavia, si limita a quanto spetterebbe all’impresa senza considerare il massimale degli aiuti “de minimis”.
A questo punto, la strada per usufruire dei crediti d’imposta relativi al secondo trimestre 2022 si fa sempre più articolata. Le aggiunte fatte durante la conversione in legge del Decreto Aiuti avranno senza dubbio un forte impatto per le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’energia elettrica e il gas.
[1]Il calcolo da parte del venditore avviene ai fini della fruizione del credito di imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, e per quelle diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.
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