Crediti d’imposta per il secondo trimestre 2022: ecco i codici tributo per le agevolazioni

Crediti d’imposta per il secondo trimestre 2022
Ecco i codici tributo per le agevolazioni
09 maggio 2022
L’Agenzia delle Entrate, attraverso un comunicato stampa del 14 aprile 2022 indica le istruzioni per permettere alle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale e alle imprese diverse da quelle a forte consumo di ottenere il credito d’imposta previsto nei decreti “Energia” n. 17 e n. 21 del 2022. Contributo finalizzato a garantire una parziale compensazione degli extra costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
In particolare, a favore delle imprese energivore è previsto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Per le imprese a forte consumo di gas naturale, invece, il contributo è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.
Questi contributi straordinari sono previsti anche per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia e gas, per le quali il bonus è pari rispettivamente al 12% e al 20% (articoli 3 e 4 del Decreto-legge n. 21/2022).
La risoluzione N.18/E dell’Agenzia delle Entrate prevede i codici tributo che potranno essere utilizzati dalle aziende in possesso dei requisiti per accedere a queste agevolazioni. E sono i seguenti:
-“6961”: credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) — art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
-“6962”: credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2022) — art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
-“6963”: credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) — art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
-“6964”: credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2022) — art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

I crediti d’imposta, in base alle condizioni indicate nelle rispettive discipline, sono utilizzati in compensazione mediante modello F24 oppure ceduti solo per intero a terzi, entro il 31 dicembre 2022. Il modello F24, con il codice tributo di riferimento, va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il termine del 31 dicembre 2022 si applica anche al credito d’imposta per le imprese energivore previsto dal decreto Sostegni-ter per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo “6960” (risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022). Per approfondire leggi il nostro articolo al link: https://www.energontrade.it/2022/03/22/credito-dimposta-per-le-imprese-energivore-ecco-il-codice-tributo-per-lagevolazione/
Energon Trade srl
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