Agevolazione sugli oneri generali di sistema del gas per le imprese gasivore dal 1 aprile 2022

Agevolazione sugli oneri generali di sistema del gas per le imprese gasivore dal 1 aprile 2022
Requisiti e dati di riferimento per la dichiarazione
19 gennaio 2022
Il Ministero della transizione ecologica con il decreto n. 541 del 21 dicembre 2021, notificato nella Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio, ha approvato la revisione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema del gas applicati alle imprese gasivore, cioè a forte consumo di gas naturale. L’agevolazione prevista decorrerà dal 1° aprile 2022.
La finalità di tale decreto è definire un piano di aiuti associato al finanziamento di azioni per il raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione.
Il periodo per la presentazione della domanda è ancora da definire, mentre i dati di riferimento per la dichiarazione sono quelli del triennio 2018–2020 (anche se per questa prima dichiarazione si esclude il 2020 a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19).
Ma quali sono i requisiti per accedervi? I soggetti beneficiari che possono usufruire delle agevolazioni sono le imprese che hanno un consumo medio di gas pari ad almeno 1GWh/anno (94.582 Sm3/anno) e rientrano in uno dei seguenti casi:
- Se operano nei settori di attività economica a forte consumo di gas naturale con un indice di intensità di scambi internazionali non inferiore al 4% (per l’elenco completo vedere l’allegato 1 a pagina 12 del decreto su www.mite.gov.it)
- Se sono caratterizzate da un indice di intensità gasivora positivo stabilito in relazione al VAL [1] superiore al 20%, oppure se sono caratterizzate da un indice di intensità gasivora positivo stabilito in relazione al Fatturato superiore al 2%.
D’altra parte, le imprese ammesse all’agevolazione devono prevedere un sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001, al momento della presentazione della domanda, ovvero devono essere titolari della diagnosi energetica (conforme all’allegato 2 decreto legislativo 102/2014). Queste ultime, inoltre sono obbligate a mettere in atto almeno uno degli interventi di efficienza energetica individuati da tale diagnosi, altrimenti saranno soggette alla restituzione dell’agevolazione.
E i livelli minimi di contribuzione da applicare a decorrere dal 1° aprile 2022?
Gli oneri generali del sistema del gas oggetto della rideterminazione dei corrispettivi dovuti dalle imprese a forte consumo di gas sono la componente REIG [2] e al componente RETIG [3].
I livelli di contribuzione minima alla componente REIG e RETIG sono così stabiliti:
a) per le imprese contraddistinte da un indice di intensità gasivora rispetto al VAL maggiore o uguale al 20%, il livello di contribuzione agli oneri REIG e RETIG è pari al minor valore tra quello riportato nella tabella 1 (in funzione dell’intensità gasivora su VAL).


b) per le imprese contraddistinte da un indice di intensità gasivora su VAL inferiore al 20%, il livello di contribuzione è pari a quello indicato in tabella 2, in funzione dell’intensità gasivora su fatturato.

Nel caso in cui la vostra azienda rientrasse nei requisiti sopra citati, o nel caso in cui aveste bisogno di verificare e calcolare se li possedete, noi di Energon Trade mettiamo a disposizione le nostre competenze tecniche per supportarvi nello svolgimento di tale procedura. Contattateci su info@energontrade.it o attraverso i nostri canali social che potete trovare sul nostro sito www.energontrade.it
[1]Il VAL (Valore aggiunto lordo) è uno dei parametri da calcolare per rientrare nell’agevolazione del Mise per le nuove imprese energivore e stimare il rimborso, in accordo con la normativa europea vigente in materia di ambiente ed energia (Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 200/01). La raccolta di questo valore permette alla CSEA e all’ARERA di quantificare eventuali riduzioni degli oneri per le aziende che possono ottenere l’agevolazione.
[2]Componente REIG: componente tariffaria relativa alla distribuzione, espressa in euro/Sm3, definita dalla ARERA a copertura degli oneri relativi alle misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale ad eccezione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 22 e all’articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11;
[3]Componente RETIG: componente tariffaria relativa al trasporto, espressa in euro/Sm3, definita dalla ARERA a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale ad eccezione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 22 e all’articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11;
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