Agevolazione sugli oneri generali di sistema del gas per le imprese gasivore dal 1 aprile 2022

di admin

Agevolazione sugli oneri generali di sistema del gas per le imprese gasivore dal 1 aprile 2022

Requisiti e dati di riferimento per la dichiarazione

19 gen­naio 2022 


Il Min­is­tero del­la tran­sizione eco­log­i­ca con il decre­to n. 541 del 21 dicem­bre 2021, noti­fi­ca­to nel­la Gazzetta Uffi­ciale l’8 gen­naio, ha approva­to la revi­sione dei cor­rispet­tivi a cop­er­tu­ra degli oneri gen­er­ali di sis­tema del gas appli­cati alle imp­rese gasi­vore, cioè a forte con­sumo di gas nat­u­rale. L’agevolazione pre­vista decor­rerà dal 1° aprile 2022. 

La final­ità di tale decre­to è definire un piano di aiu­ti asso­ci­a­to al finanzi­a­men­to di azioni per il rag­giung­i­men­to di obi­et­tivi comu­ni in mate­ria di decarbonizzazione. 

Il peri­o­do per la pre­sen­tazione del­la doman­da è anco­ra da definire, men­tre i dati di rifer­i­men­to per la dichiarazione sono quel­li del tri­en­nio 2018–2020 (anche se per ques­ta pri­ma dichiarazione si esclude il 2020 a causa dell’emergenza san­i­taria dovu­ta al Covid-19). 

Ma quali sono i req­ui­si­ti per acced­ervi? I sogget­ti ben­e­fi­cia­ri che pos­sono usufruire delle agevolazioni sono le imp­rese che han­no un con­sumo medio di gas pari ad almeno 1GWh/anno (94.582 Sm3/anno) e rien­tra­no in uno dei seguen­ti casi:

- Se oper­a­no nei set­tori di attiv­ità eco­nom­i­ca a forte con­sumo di gas nat­u­rale con un indice di inten­sità di scam­bi inter­nazion­ali non infe­ri­ore al 4% (per l’elenco com­ple­to vedere l’allegato 1 a pag­i­na 12 del decre­to su www.mite.gov.it)

- Se sono carat­ter­iz­zate da un indice di inten­sità gasivo­ra pos­i­ti­vo sta­bil­i­to in relazione al VAL [1] supe­ri­ore al 20%, oppure se sono carat­ter­iz­zate da un indice di inten­sità gasivo­ra pos­i­ti­vo sta­bil­i­to in relazione al Fat­tura­to supe­ri­ore al 2%.

D’altra parte, le imp­rese ammesse all’agevolazione devono prevedere un sis­tema di ges­tione con­forme alle norme ISO 50001, al momen­to del­la pre­sen­tazione del­la doman­da, ovvero devono essere tito­lari del­la diag­nosi ener­get­i­ca (con­forme all’allegato 2 decre­to leg­isla­ti­vo 102/2014). Queste ultime, inoltre sono obb­li­gate a met­tere in atto almeno uno degli inter­ven­ti di effi­cien­za ener­get­i­ca indi­vid­uati da tale diag­nosi, altri­men­ti saran­no soggette alla resti­tuzione dell’agevolazione.

E i liv­el­li min­i­mi di con­tribuzione da appli­care a decor­rere dal 1° aprile 2022?

Gli oneri gen­er­ali del sis­tema del gas ogget­to del­la ride­ter­mi­nazione dei cor­rispet­tivi dovu­ti dalle imp­rese a forte con­sumo di gas sono la com­po­nente REIG [2] e al com­po­nente RETIG [3].

I liv­el­li di con­tribuzione min­i­ma alla com­po­nente REIG e RETIG sono così stabiliti:

a) per le imp­rese con­trad­dis­tinte da un indice di inten­sità gasivo­ra rispet­to al VAL mag­giore o uguale al 20%, il liv­el­lo di con­tribuzione agli oneri REIG e RETIG è pari al minor val­ore tra quel­lo ripor­ta­to nel­la tabel­la 1 (in fun­zione dell’intensità gasivo­ra su VAL).

b) per le imp­rese con­trad­dis­tinte da un indice di inten­sità gasivo­ra su VAL infe­ri­ore al 20%, il liv­el­lo di con­tribuzione è pari a quel­lo indi­ca­to in tabel­la 2, in fun­zione dell’intensità gasivo­ra su fatturato. 

Nel caso in cui la vos­tra azien­da rien­trasse nei req­ui­si­ti sopra citati, o nel caso in cui aveste bisog­no di ver­i­fi­care e cal­co­lare se li possedete, noi di Ener­gon Trade met­ti­amo a dis­po­sizione le nos­tre com­pe­ten­ze tec­niche per sup­por­t­arvi nel­lo svol­gi­men­to di tale pro­ce­du­ra. Con­tat­tate­ci su info@energontrade.it o attra­ver­so i nos­tri canali social che potete trovare sul nos­tro sito www.energontrade.it


[1]Il VAL (Val­ore aggiun­to lor­do) è uno dei para­metri da cal­co­lare per rien­trare nell’agevolazione del Mise per le nuove imp­rese ener­gi­vore e sti­mare il rim­bor­so, in accor­do con la nor­ma­ti­va euro­pea vigente in mate­ria di ambi­ente ed ener­gia (Comu­ni­cazione del­la Com­mis­sione Euro­pea 2014/C 200/01). La rac­col­ta di questo val­ore per­me­tte alla CSEA e all’ARERA di quan­tifi­care even­tu­ali riduzioni degli oneri per le aziende che pos­sono ottenere l’agevolazione.

[2]Com­po­nente REIG: com­po­nente tar­if­faria rel­a­ti­va alla dis­tribuzione, espres­sa in euro/Sm3, defini­ta dal­la ARERA a cop­er­tu­ra degli oneri rel­a­tivi alle mis­ure ed inter­ven­ti per il risparmio ener­geti­co e lo svilup­po delle fonti rin­nov­abili nel set­tore del gas nat­u­rale ad eccezione degli oneri derivan­ti dalle dis­po­sizioni di cui all’articolo 22 e all’articolo 32 del decre­to leg­isla­ti­vo n. 28/11;

[3]Com­po­nente RETIG: com­po­nente tar­if­faria rel­a­ti­va al trasporto, espres­sa in euro/Sm3, defini­ta dal­la ARERA a cop­er­tu­ra degli oneri per mis­ure ed inter­ven­ti per il risparmio ener­geti­co e lo svilup­po delle fonti rin­nov­abili nel set­tore del gas nat­u­rale ad eccezione degli oneri derivan­ti dalle dis­po­sizioni di cui all’articolo 22 e all’articolo 32 del decre­to leg­isla­ti­vo n. 28/11;