Crediti d’imposta per ottobre e novembre 2022: ecco i codici tributo per le agevolazioni

Crediti d’imposta per ottobre e novembre 2022
Ecco i codici tributo per le agevolazioni
13 ottobre 2022
L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta a favore delle imprese per i mesi di ottobre e novembre 2022. Contributi finalizzati a garantire una parziale compensazione degli extra costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Il riferimento normativo dei Tax Credit per ottobre e novembre 2022 è l’articolo 1 del Decreto Aiuti Ter (decreto-legge n. 144/2022), in vigore dal 24 settembre, che ha prorogato e prolungato tali agevolazioni.
In particolare, per le imprese energivore è previsto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. L’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese energivore che producono ed autoconsumano energia elettrica.
Per le imprese “gasivore” e “non gasivore” il contributo previsto è sempre pari al 40% per i consumi non termoelettrici di ottobre e novembre 2022.
Infine, per le imprese “non energivore” è destinato un bonus pari al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nello stesso periodo di riferimento.
Per queste ultime si attenua il requisito tecnico relativo alla potenza disponibile: per i consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre è sufficiente disporre di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kWh, (non più 16,5 kWh).
Ecco nella seguente tabella i codici tributo da inserire per beneficiare di tali agevolazioni:

I crediti d’imposta, in base alle condizioni indicate nelle rispettive discipline, sono utilizzati in compensazione mediante modello F24 oppure ceduti solo per intero a terzi, entro il 31 marzo 2023. Il modello F24, con il codice tributo di riferimento, va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
I codici tributo vanno inseriti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. Mentre, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, devono essere inseriti nella colonna “importi a debito versati”. L’anno di sostenimento della spesa è indicato nel campo “anno di riferimento”.
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Energon Trade Srl
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