Iperammortamento 2026–28

di admin

IPERAMMORTAMENTO 2026–28

Nuovo incentivo fiscale per le imprese nella legge di bilancio 2026

22 gen­naio 2026 

L’iperammortamento, introdot­to dal­la Legge di Bilan­cio 2026, rap­p­re­sen­ta la nuo­va leva fis­cale per gli inves­ti­men­ti 4.0 e green delle imp­rese, sos­tituen­do i cred­i­ti d’imposta 4.0 e 5.0 e con­cen­tran­do il ben­efi­cio su una mag­gio­razione deducibile del cos­to dei beni.

Esso con­siste in una mag­gio­razione del cos­to di acqui­sizione di beni stru­men­tali nuovi, ai soli fini del­la deter­mi­nazione delle quote di ammor­ta­men­to o dei canoni di leasing.

Il ben­efi­cio si appli­ca agli inves­ti­men­ti effet­tuati tra l’1 gen­naio 2026 e il 30 set­tem­bre 2028 e ha ril­e­van­za esclu­si­va­mente ai fini IRPEF/IRES, sen­za effet­ti ai fini IRAP.

Soggetti beneficiari ed esclusioni

Pos­sono accedere all’agevolazione tut­ti i tito­lari di red­di­to d’impresa, indipen­den­te­mente da for­ma giuridi­ca, set­tore, dimen­sione e regime con­tabile, purché gli inves­ti­men­ti siano des­ti­nati a strut­ture pro­dut­tive ital­iane e siano rispet­tati gli obb­lighi su sicurez­za e contribuzione.

Restano esclusi lavo­ra­tori autono­mi, for­fe­tari, imp­rese agri­cole a red­di­to cat­a­stale, imp­rese in pro­ce­dure con­cor­su­ali o des­ti­natarie di sanzioni inter­dit­tive ex D.Lgs. 231/2001.

Investimenti ammissibili

Sono agevola­bili gli inves­ti­men­ti effet­tuati nel peri­o­do 01/01/2026–30/09/2028, con ril­e­van­za del­la data di con­seg­na del bene ai sen­si dell’art. 109 TUIR, e a con­dizione che i beni siano prodot­ti in Sta­ti UE/SEE.

Rien­tra­no:

‑Beni mate­ri­ali e imma­te­ri­ali nuovi elen­cati nelle Tabelle IV e V del­la Legge di Bilan­cio 2026, inter­con­nes­si ai sis­te­mi azien­dali (macchi­nari 4.0, serv­er GPU, edge com­put­ing, reti 5G pri­vate, soft­ware avan­za­ti di AI, piattaforme low-code, soluzioni XR, stru­men­ti per car­bon foot­print e DPP);

‑beni per l’autoproduzione da FER des­ti­na­ta all’autoconsumo, inclusi sis­te­mi di accu­mu­lo, purché con mod­uli foto­voltaici ad alta effi­cien­za prodot­ti in UE sec­on­do quan­to pre­vis­to dal DL 181/2023.

Misura dell’agevolazione e modalità di fruizione

La mag­gio­razione del cos­to di acqui­sizione è arti­co­la­ta per scaglioni di investimento:

‑180% su inves­ti­men­ti fino a €2.500.000 (risparmio fis­cale cir­ca €43,20 ogni €100 investiti)

‑100% da €2.500.001 a €10.000.000 (cir­ca €24 ogni €100)

‑50% da €10.000.001 a €20.000.000 (cir­ca €12 ogni €100)

Il ben­efi­cio si uti­liz­za tramite vari­azione in dimin­uzione in dichiarazione dei red­di­ti, sen­za mod­i­fi­care i val­ori civilis­ti­ci: in assen­za di utile fis­cale, la piena mon­e­tiz­zazione è rin­vi­a­ta agli eser­cizi suc­ces­sivi capienti.

Dismissione, cumulabilità e adempimenti

La ces­sione del bene o la sua delo­cal­iz­zazione all’estero com­por­tano in lin­ea gen­erale la deca­den­za dall’agevolazione, sal­vo sos­ti­tuzione con un bene avente carat­ter­is­tiche tec­no­logiche analoghe o supe­ri­ori, sec­on­do la pras­si con­sol­i­da­ta sug­li inves­ti­men­ti 4.0.

L’iperammortamento è cumu­la­bile con altre mis­ure nazion­ali o UE sug­li stes­si costi, purché non si superi il cos­to effet­ti­vo e non si copra­no le medes­ime quote di spe­sa; è invece esclusa la cumu­la­bil­ità con il cred­i­to d’imposta “Indus­tria 4.0”. L’accesso all’agevolazione richiederà l’invio di comu­ni­cazioni e cer­ti­fi­cazioni al GSE tramite apposi­ta piattafor­ma, con modal­ità oper­a­tive che saran­no def­i­nite da un suc­ces­si­vo decre­to attua­ti­vo MIMIT–MEF, atte­so per il mese di febbraio.

Per restare aggior­nati su svilup­pi nor­ma­tivi, decreti attua­tivi e oppor­tu­nità legate all’iperammortamento 2026‑2028, è fon­da­men­tale avere un pre­sidio tec­ni­co costante e affidabile.

Ener­gon Trade con­tin­uerà a mon­i­torare le novità fis­cali e le agevolazioni per le imp­rese, offren­do aggior­na­men­ti oper­a­tivi e sup­por­to consulenziale.

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