Decreto attuativo Elettrivori 2024

Decreto attuativo Elettrivori 2024
Chiarimenti sul DL 131 del 2023, cosiddetto “Decreto Elettrivori 2024”
26 luglio 2024
L’11/07/2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato il decreto attuativo n. 256, per chiarire alcuni aspetti circa il DL 131 del 2023, cosiddetto “Decreto Elettrivori 2024”.
Come già indicato al comma 8 dell’art.3 del decreto-legge n.131 del 29 settembre 2023, dalla competenza 2024 le aziende che si classificheranno elettrivore saranno soggette a specifici obblighi ambientali (definiti anche Green Conditionalities), pena il rimborso delle agevolazioni percepite.
Riepiloghiamo in seguito i chiarimenti presenti nel decreto attuativo sopra menzionato:
GREEN CONDITIONALITY a) “attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita.”
Chiarimenti sulle tempistiche di esecuzione degli interventi:
- gli interventi devono essere inizializzati nell’anno di riferimento dell’agevolazione (anno N);
- almeno un terzo del valore degli interventi deve essere investito nell’anno di riferimento (anno N);
- gli interventi devono essere completati entro il secondo anno successivo a quello dell’agevolazione (N+2);
- per l’anno 2024 sono considerati validi gli interventi previsti in diagnosi e realizzati dal 01/01/2024.
Chiarimenti sulla possibilità di sostituzione di interventi con PBT superiore a 3 anni: si possono effettuare interventi con PBT superiore a 3 anni, in sostituzione a quelli individuati secondo la GC a), qualora producano un miglioramento del consumo specifico almeno pari a quello della somma degli interventi con PBT inferiore a 3 anni.
Attesa di integrazioni da parte dell’ente preposto ai controlli: ENEA pubblicherà entro 60 giorni un elenco non esaustivo dei tipi di intervento proponibili in diagnosi.
GREEN CONDITIONALITY b)“ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio”.
Chiarimenti sulle modalità di copertura del fabbisogno di energia elettrica da fonti rinnovabili. Le modalità di approvvigionamento ammesse, le quali possono essere utilizzate in maniera complementare per raggiungere la percentuale del 30%, sono le seguenti:
- autoproduzione di energia elettrica in sito o in prossimità da fonti rinnovabili;
- acquisto di energia elettrica con contratti a termine con produttori da fonti rinnovabili (PPA);
- acquisizione e annullamento di garanzie di origine (GO).
Chiarimenti sulle integrazioni delle agevolazioni in ASOS2: qualora l’impresa coprisse il 50% del fabbisogno complessivo con energia da fonti rinnovabili, con almeno il 5% derivante da autoproduzione o il 10% assicurato da PPA, le agevolazioni sarebbero incrementate pari a quelle delle imprese in ASOS1.
Chiarimenti sulle integrazioni delle agevolazioni in ASOS3: se l’impresa coprisse il 50% del fabbisogno complessivo con energia da fonti rinnovabili, con almeno il 5% derivante da autoproduzione o il 10% assicurato da PPA, le agevolazioni, le quali come da decreto si vedrebbero ridurre negli anni dal 2026 al 2028, sarebbero invece pari a quelle piene delle imprese in ASOS3 fino al 31/12/2028.
GREEN CONDITIONALITY c) (consigliata solamente per grandi gruppi industriali che partecipano al meccanismo degli ETS)“investire una quota pari almeno al 50 per cento dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021”.
Chiarimenti sulle tipologie di investimento. Occorre investire almeno il 50% dell’importo dell’agevolazione dell’anno di riferimento (anno N) in progetti che riducono sostanzialmente le emissioni di gas a effetto serra, raggiungendo un livello di emissioni inferiore al valore più basso tra:
- il 90% del parametro di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nell’ambito del sistema UE di scambio di quote di emissione;
- le emissioni medie del 10% dei migliori impianti elencati nel regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2021/447 per il prodotto rilevante.
Chiarimenti sugli obblighi documentali da produrre: entro il secondo anno successivo all’anno di fruizione delle agevolazioni (anno N+2), l’impresa deve trasmettere a ISPRA una dichiarazione del verificatore delle emissioni di gas serra e una relazione verificata che confermi che l’investimento ha portato alla riduzione delle emissioni secondo quanto sopra indicato.
Di seguito si riepilogano le disposizioni finali indicate dal MASE:
Indicazioni circa gli enti di controllo preposti:
- Enea verifica GC a), Gse verifica GC b) mentre ISPRA verifica GC c);
- entro 90 giorni dall’emissione del presente decreto (quindi dal 11/07/2024) i 3 enti individuano modalità e termini con cui l’impresa deve adempiere gli obblighi previsti.
Indicazioni sulla revoca e restituzione delle agevolazioni. Qualora non si rispettino le condizioni sopra riportate, l’impresa è tenuta a rimborsare l’intero importo delle agevolazioni per l’anno di riferimento (anno N) salvo quanto previsto nei seguenti casi:
- per la mancata attuazione degli investimenti per gli interventi di cui alla GC a), l’impresa è tenuta al rimborso di una somma pari al doppio del costo dell’intervento, nel limite dell’agevolazione percepita nell’anno di competenza;
- con riferimento al mancato adempimento degli obblighi di cui alla GC b), l’impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell’agevolazione percepita qualora abbia raggiunto, su base annua, una copertura del proprio fabbisogno complessivo da energia da fonti che non emettono carbonio uguale o superiore al 25%;
- per la GC c) restituzione del 50% dell’agevolazione nell’anno di competenza qualora il valore massimo di emissioni sia inferiore al valore maggiore tra il 110% del parametro minimo e il parametro massimo nell’ambito dell’UE Emission Trading System;
- con riferimento agli obblighi di cui alla GC c), l’impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell’agevolazione percepita qualora abbia raggiuto un valore di emissioni inferiore al valore maggiore tra il 110% del parametro minino indicato all’art. 6, comma 1, e il parametro massimo.
Modalità e termini di recupero saranno da individuare entro 120 giorni dall’emissione del decreto.
Indicazioni sull’adempimento alle Green conditionalities. È considerata adempiente agli obblighi del suddetto decreto l’impresa energivora per la quale si verifica una delle seguenti condizioni:
- il rapporto di diagnosi non riporti interventi, oppure non riporti interventi con le caratteristiche richieste dalla GC a);
- il fabbisogno di energia elettrica viene coperto per almeno il 30% da fonti che non emettono carbonio;
il processo produttivo le cui emissioni di gas a effetto serra risultano conformi ai parametri del GC c).
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10/07/2024 n. 256.
Energon Trade ha attivato un servizio dedicato, per fornire alle imprese il supporto necessario per accedere a questa e altre agevolazioni.
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