Iperammortamento 2026–28
IPERAMMORTAMENTO 2026–28
Nuovo incentivo fiscale per le imprese nella legge di bilancio 2026
22 gennaio 2026
L’iperammortamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, rappresenta la nuova leva fiscale per gli investimenti 4.0 e green delle imprese, sostituendo i crediti d’imposta 4.0 e 5.0 e concentrando il beneficio su una maggiorazione deducibile del costo dei beni.
Esso consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing.
Il beneficio si applica agli investimenti effettuati tra l’1 gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 e ha rilevanza esclusivamente ai fini IRPEF/IRES, senza effetti ai fini IRAP.
Soggetti beneficiari ed esclusioni
Possono accedere all’agevolazione tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente da forma giuridica, settore, dimensione e regime contabile, purché gli investimenti siano destinati a strutture produttive italiane e siano rispettati gli obblighi su sicurezza e contribuzione.
Restano esclusi lavoratori autonomi, forfetari, imprese agricole a reddito catastale, imprese in procedure concorsuali o destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001.
Investimenti ammissibili
Sono agevolabili gli investimenti effettuati nel periodo 01/01/2026–30/09/2028, con rilevanza della data di consegna del bene ai sensi dell’art. 109 TUIR, e a condizione che i beni siano prodotti in Stati UE/SEE.
Rientrano:
‑Beni materiali e immateriali nuovi elencati nelle Tabelle IV e V della Legge di Bilancio 2026, interconnessi ai sistemi aziendali (macchinari 4.0, server GPU, edge computing, reti 5G private, software avanzati di AI, piattaforme low-code, soluzioni XR, strumenti per carbon footprint e DPP);
‑beni per l’autoproduzione da FER destinata all’autoconsumo, inclusi sistemi di accumulo, purché con moduli fotovoltaici ad alta efficienza prodotti in UE secondo quanto previsto dal DL 181/2023.
Misura dell’agevolazione e modalità di fruizione
La maggiorazione del costo di acquisizione è articolata per scaglioni di investimento:
‑180% su investimenti fino a €2.500.000 (risparmio fiscale circa €43,20 ogni €100 investiti)
‑100% da €2.500.001 a €10.000.000 (circa €24 ogni €100)
‑50% da €10.000.001 a €20.000.000 (circa €12 ogni €100)
Il beneficio si utilizza tramite variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi, senza modificare i valori civilistici: in assenza di utile fiscale, la piena monetizzazione è rinviata agli esercizi successivi capienti.
Dismissione, cumulabilità e adempimenti
La cessione del bene o la sua delocalizzazione all’estero comportano in linea generale la decadenza dall’agevolazione, salvo sostituzione con un bene avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, secondo la prassi consolidata sugli investimenti 4.0.
L’iperammortamento è cumulabile con altre misure nazionali o UE sugli stessi costi, purché non si superi il costo effettivo e non si coprano le medesime quote di spesa; è invece esclusa la cumulabilità con il credito d’imposta “Industria 4.0”. L’accesso all’agevolazione richiederà l’invio di comunicazioni e certificazioni al GSE tramite apposita piattaforma, con modalità operative che saranno definite da un successivo decreto attuativo MIMIT–MEF, atteso per il mese di febbraio.
Per restare aggiornati su sviluppi normativi, decreti attuativi e opportunità legate all’iperammortamento 2026‑2028, è fondamentale avere un presidio tecnico costante e affidabile.
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