Direttiva UE 2023/1791

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Direttiva UE 2023/1791 Imprese energivore

Direttiva UE 2023/1791

Nuovi obblighi ambientali per le imprese energivore

29 set­tem­bre 2025 

Con la Diret­ti­va UE 1791 del 2023 è sta­to introdot­to un quadro comune per raf­forzare le mis­ure di miglio­ra­men­to dell’efficienza ener­get­i­ca nell’Unione Euro­pea. Ques­ta nor­ma­ti­va è vol­ta al rag­giung­i­men­to dell’importante obi­et­ti­vo cli­mati­co pro­mosso dal Green Deal Europeo: riduzione di almeno il 55% delle emis­sioni di gas a effet­to ser­ra entro il 2030.

In atte­sa del recepi­men­to del­la diret­ti­va da parte del Gov­er­no ital­iano, che dovrebbe arrivare entro l’11/10/25, ripor­ti­amo di segui­to quan­to pre­vis­to dal­la nuo­va Direttiva:

— le imp­rese con con­sumo medio ann­uo di ener­gia (som­ma di tut­ti i vet­tori ener­geti­ci, sul peri­o­do di ren­di­con­tazione dei 3 anni prece­den­ti) supe­ri­ore a 85 TJ (cir­ca 2.030 tep) dovran­no nec­es­sari­a­mente dotar­si di un sis­tema di ges­tione dell’energia (ISO 50001) al più tar­di entro l’11 otto­bre 2027;

— le imp­rese con con­sumo medio ann­uo di ener­gia supe­ri­ore a 10 TJ (cir­ca 240 tep) entro l’11 otto­bre 2026 dovran­no essere ogget­to di un audit ener­geti­co, il quale dovrà essere aggior­na­to ogni 4 anni;

— le imp­rese con con­sumo medio ann­uo di ener­gia infe­ri­ore a 10 TJ (cir­ca 240 tep) non avran­no nes­sun obbli­go; tut­tavia, saran­no incen­ti­vate ad effet­tuare audit energetici.

Per le imp­rese che già svol­gevano audit ener­geti­ci, sec­on­do la nor­ma­ti­va prece­dente, si man­ter­rà la sca­den­za quadri­en­nale dell’ultima diag­nosi ener­get­i­ca prodotta.

Altra novità impor­tante introdot­ta dal­la diret­ti­va riguar­da l’obbligo di redazione, per tutte le imp­rese con con­su­mi supe­ri­ori a 10 TJ, di un Piano d’azione ener­geti­co che dovrà includ­ere le mis­ure per attuare cias­cu­na rac­co­man­dazione risul­tante dagli audit (qualo­ra fat­tibile dal pun­to di vista tecnico/economico), evi­den­zian­do anche le tem­p­is­tiche di attuazione.

Sono pre­viste delle esen­zioni agli obb­lighi sopra descrit­ti per le imp­rese che:

— han­no sot­to­scrit­to un con­trat­to EPC (con­trat­to di rendi­men­to ener­geti­co), a con­dizione che il con­trat­to inclu­da gli ele­men­ti di un sis­tema di ges­tione dell’energia e che rispet­ti i req­ui­si­ti fis­sati all’allegato XV del­la direttiva;

— han­no imple­men­ta­to un sis­tema di ges­tione ambi­en­tale (ISO 14001), a con­dizione che inclu­da un audit ener­geti­co sul­la base dei cri­teri min­i­mi indi­cati all’allegato VI del­la direttiva.

Una vol­ta che la diret­ti­va sarà recepi­ta a liv­el­lo nazionale, fornire­mo ulte­ri­ori chiari­men­ti sulle sca­den­ze e sug­li adem­pi­men­ti prati­ci per le imprese.

Per ulte­ri­ori infor­mazioni, puoi con­tattar­ci all’indirizzo mail ufficiotecnico@energontrade.it