Energy Release 2024

di admin




Energy Release 2024

Decreto n. 268: “Energy Release” verso la transizione energetica

02 otto­bre 2024 

Il 23 luglio 2024, il Min­is­tero del­l’Am­bi­ente e del­la Sicurez­za Ener­get­i­ca ha fir­ma­to il Decre­to n. 268, che isti­tu­isce il mec­ca­n­is­mo dell’ “Ener­gy Release”. Questo decre­to mira a contenere/stabilizzare i costi ener­geti­ci nonché favorire la tran­sizione ener­get­i­ca e la com­pet­i­tiv­ità delle imp­rese elet­tri­vore.

Il decre­to vuole favorire lo svilup­po di nuo­va capac­ità di gen­er­azione di ener­gia elet­tri­ca da fonti rin­nov­abili, attra­ver­so un mec­ca­n­is­mo che prevede l’antic­i­pazione e la resti­tuzione di ener­gia, nell’ordine di grandez­za pari ad almeno 20 TWh/anno (cir­ca il 9% del fab­bisog­no elet­tri­co nazionale).

I ter­mi­ni del mec­ca­n­is­mo saran­no rego­lati da Con­trat­ti per Dif­feren­za a due vie (CFD), denom­i­nati rispet­ti­va­mente “Con­trat­to di Antic­i­pazione” e “Con­trat­to di Resti­tuzione”, sot­to­scrit­ti tra il GSE e i cli­en­ti elettrivori.

Le imp­rese elet­tri­vore (anche in for­ma aggre­ga­ta) avran­no facoltà di chiedere al GSE un’antic­i­pazione del 50% del vol­ume di ener­gia (e delle rel­a­tive GO) che si impeg­nano a pro­durre suc­ces­si­va­mente tramite nuovi impianti FER.

Il vol­ume di ener­gia elet­tri­ca richiesto in antic­i­pazione non potrà essere supe­ri­ore, su base annua, ai con­su­mi medi annui ril­e­van­ti ai fini dell’iscrizione nell’elenco pres­so la CSEA.

In relazione al vol­ume di ener­gia asseg­na­to, il GSE cal­col­erà, per un peri­o­do di 36 mesi, i val­ori men­sili del cor­rispet­ti­vo con­sideran­do la quo­ta men­sile di ener­gia aggiu­di­ca­ta e il dif­feren­ziale tra il prez­zo medio men­sile di ven­di­ta sul mer­ca­to MGP da parte del GSE e il prez­zo di cessione.

Entro 40 mesi dal­la sot­to­scrizione del con­trat­to di antic­i­pazione e dopo aver real­iz­za­to il nuo­vo impianto, il cliente finale dovrà stip­u­lare con il GSE il con­trat­to di resti­tuzione, col quale si impeg­na a resti­tuire l’energia elet­tri­ca pre­vi­a­mente rice­vu­ta, nonché il con­troval­ore delle rel­a­tive garanzie di orig­ine. Tale resti­tuzione dovrà avvenire in un arco tem­po­rale di 20 anni, i quali decor­reran­no dall’entrata in eser­cizio del­la nuo­va capac­ità di gen­er­azione FER.

La nuo­va capac­ità elet­tri­ca dovrà avere una poten­za com­p­lessi­va pari ad almeno il doppio di quel­la ogget­to del con­trat­to di resti­tuzione da stip­u­lare con il GSE e potrà essere gen­er­a­ta diret­ta­mente dalle imp­rese o tramite sogget­ti terzi (es. con­trat­ti PPA).

Essa ver­rà real­iz­za­ta per mez­zo di nuovi impianti foto­voltaici, eoli­ci e idroelet­tri­ci di poten­za min­i­ma pari a 200 kW cias­cuno, oppure tramite inter­ven­ti di poten­zi­a­men­to su impianti esisten­ti che porti­no a un incre­men­to di poten­za di almeno 200 kW.

Ai fini del­la sot­to­scrizione di entram­bi i con­trat­ti sarà nec­es­sario prestare idonee garanzie com­misurate al val­ore dell’energia antic­i­pa­ta. A cop­er­tu­ra dei costi sostenu­ti dai cli­en­ti finali ener­givori per la garanzia, può essere riconosci­u­to un con­trib­u­to ai sen­si del rego­la­men­to (UE) n. 2831/2023 del 13 dicem­bre 2023 sug­li aiu­ti «de min­imis» per un val­ore com­p­lessi­vo di 100.000.000 di euro. Il con­trib­u­to può essere richiesto nel­la misura mas­si­ma del 50% del cos­to del­la garanzia presta­ta, su base annua, fino ad un mas­si­male di 300.000 euro per cias­cu­na impre­sa nel­l’ar­co di tre anni.

Il decre­to è sta­to siglato il 23 luglio 2024. Gli step suc­ces­sivi includono:

- L’ap­provazione delle regole oper­a­tive da parte del MASE entro 60 giorni;

- La pub­bli­cazione del ban­do da parte del GSE entro 15 giorni dall’approvazione delle regole operative;

- Le imp­rese inter­es­sate dovran­no pre­sentare una man­i­fes­tazione d’in­ter­esse entro 60 giorni dal­l’aper­tu­ra del ban­do, impeg­nan­dosi a rispettare tut­ti i sud­det­ti cri­teri e a ver­sare le garanzie richieste

Per ulte­ri­ori appro­fondi­men­ti, è pos­si­bile con­sultare il Decre­to Min­is­te­ri­ale n. 268 sul por­tale del MASE.

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