Decreto attuativo Elettrivori 2024

di admin

Decreto attuativo Elettrivori 2024

Chiarimenti sul DL 131 del 2023, cosiddetto “Decreto Elettrivori 2024”

26 luglio 2024 

L’11/07/2024 il Min­is­tero del­l’Am­bi­ente e del­la Sicurez­za Ener­get­i­ca ha emana­to il decre­to attua­ti­vo n. 256, per chiarire alcu­ni aspet­ti cir­ca il DL 131 del 2023, cosid­det­to “Decre­to Elet­trivori 2024”.

Come già indi­ca­to al com­ma 8 dell’art.3 del decre­to-legge n.131 del 29 set­tem­bre 2023, dal­la com­pe­ten­za 2024 le aziende che si clas­si­ficher­an­no elet­tri­vore saran­no soggette a speci­fi­ci obb­lighi ambi­en­tali (defin­i­ti anche Green Con­di­tion­al­i­ties), pena il rim­bor­so delle agevolazioni percepite.

Riepi­loghi­amo in segui­to i chiari­men­ti pre­sen­ti nel decre­to attua­ti­vo sopra menzionato:

GREEN CONDITIONALITY a)attuare le rac­co­man­dazioni di cui al rap­por­to di diag­nosi ener­get­i­ca, qualo­ra il tem­po di ammor­ta­men­to degli inves­ti­men­ti a tal fine nec­es­sari non superi i tre anni e il rel­a­ti­vo cos­to non ecce­da l’im­por­to del­l’agevolazione per­cepi­ta.”

Chiari­men­ti sulle tem­p­is­tiche di ese­cuzione degli inter­ven­ti:
- gli inter­ven­ti devono essere inizial­iz­za­ti nel­l’an­no di rifer­i­men­to del­l’agevolazione (anno N);
- almeno un ter­zo del val­ore degli inter­ven­ti deve essere investi­to nel­l’an­no di rifer­i­men­to (anno N);
- gli inter­ven­ti devono essere com­ple­tati entro il sec­on­do anno suc­ces­si­vo a quel­lo del­l’agevolazione (N+2);
- per l’anno 2024 sono con­siderati vali­di gli inter­ven­ti pre­visti in diag­nosi e real­iz­za­ti dal 01/01/2024.

Chiari­men­ti sul­la pos­si­bil­ità di sos­ti­tuzione di inter­ven­ti con PBT supe­ri­ore a 3 anni: si pos­sono effet­tuare inter­ven­ti con PBT supe­ri­ore a 3 anni, in sos­ti­tuzione a quel­li indi­vid­uati sec­on­do la GC a), qualo­ra pro­d­u­cano un miglio­ra­men­to del con­sumo speci­fi­co almeno pari a quel­lo del­la som­ma degli inter­ven­ti con PBT infe­ri­ore a 3 anni.

Atte­sa di inte­grazioni da parte dell’ente pre­pos­to ai con­trol­li: ENEA pub­blicherà entro 60 giorni un elen­co non esaus­ti­vo dei tipi di inter­ven­to pro­poni­bili in diagnosi.

GREEN CONDITIONALITY b)“ridurre l’im­pronta di car­bo­nio del con­sumo di ener­gia elet­tri­ca fino a coprire almeno il 30 per cen­to del pro­prio fab­bisog­no da fonti che non emet­tono car­bo­nio”.

Chiari­men­ti sulle modal­ità di cop­er­tu­ra del fab­bisog­no di ener­gia elet­tri­ca da fonti rin­nov­abili. Le modal­ità di approvvi­gion­a­men­to ammesse, le quali pos­sono essere uti­liz­zate in maniera com­ple­mentare per rag­giun­gere la per­centuale del 30%, sono le seguen­ti:
- auto­pro­duzione di ener­gia elet­tri­ca in sito o in prossim­ità da fonti rin­nov­abili;
- acquis­to di ener­gia elet­tri­ca con con­trat­ti a ter­mine con pro­dut­tori da fonti rin­nov­abili (PPA);
- acqui­sizione e annul­la­men­to di garanzie di orig­ine (GO).

Chiari­men­ti sulle inte­grazioni delle agevolazioni in ASOS2: qualo­ra l’im­pre­sa coprisse il 50% del fab­bisog­no com­p­lessi­vo con ener­gia da fonti rin­nov­abili, con almeno il 5% derivante da auto­pro­duzione o il 10% assi­cu­ra­to da PPA, le agevolazioni sareb­bero incre­men­tate pari a quelle delle imp­rese in ASOS1.

Chiari­men­ti sulle inte­grazioni delle agevolazioni in ASOS3: se l’im­pre­sa coprisse il 50% del fab­bisog­no com­p­lessi­vo con ener­gia da fonti rin­nov­abili, con almeno il 5% derivante da auto­pro­duzione o il 10% assi­cu­ra­to da PPA, le agevolazioni, le quali come da decre­to si vedreb­bero ridurre negli anni dal 2026 al 2028, sareb­bero invece pari a quelle piene delle imp­rese in ASOS3 fino al 31/12/2028.

GREEN CONDITIONALITY c) (con­sigli­a­ta sola­mente per gran­di grup­pi indus­tri­ali che parte­ci­pano al mec­ca­n­is­mo degli ETS)“inve­stire una quo­ta pari almeno al 50 per cen­to del­l’im­por­to del­l’agevolazione in prog­et­ti che com­por­tano riduzioni sostanziali delle emis­sioni di gas a effet­to ser­ra al fine di deter­minare un liv­el­lo di riduzioni al di sot­to del para­metro di rifer­i­men­to uti­liz­za­to per l’asseg­nazione gra­tui­ta nel sis­tema di scam­bio di quote di emis­sione del­l’U­nione euro­pea di cui al rego­la­men­to di ese­cuzione (UE) 2021/447 del­la Com­mis­sione euro­pea, del 12 mar­zo 2021”.

Chiari­men­ti sulle tipolo­gie di inves­ti­men­to. Occorre inve­stire almeno il 50% del­l’im­por­to del­l’agevolazione del­l’an­no di rifer­i­men­to (anno N) in prog­et­ti che riducono sostanzial­mente le emis­sioni di gas a effet­to ser­ra, rag­giun­gen­do un liv­el­lo di emis­sioni infe­ri­ore al val­ore più bas­so tra:
- il 90% del para­metro di rifer­i­men­to per l’asseg­nazione gra­tui­ta delle quote di emis­sione nel­l’am­bito del sis­tema UE di scam­bio di quote di emis­sione;
- le emis­sioni medie del 10% dei migliori impianti elen­cati nel rego­la­men­to di ese­cuzione del­la Com­mis­sione Euro­pea 2021/447 per il prodot­to rilevante.

Chiari­men­ti sug­li obb­lighi doc­u­men­tali da pro­durre: entro il sec­on­do anno suc­ces­si­vo all’an­no di fruizione delle agevolazioni (anno N+2), l’im­pre­sa deve trasmet­tere a ISPRA una dichiarazione del ver­i­fi­ca­tore delle emis­sioni di gas ser­ra e una relazione ver­i­fi­ca­ta che con­fer­mi che l’in­ves­ti­men­to ha por­ta­to alla riduzione delle emis­sioni sec­on­do quan­to sopra indicato.

Di segui­to si riepi­logano le dis­po­sizioni finali indi­cate dal MASE:

Indi­cazioni cir­ca gli enti di con­trol­lo pre­posti:
- Enea ver­i­fi­ca GC a), Gse ver­i­fi­ca GC b) men­tre ISPRA ver­i­fi­ca GC c);
- entro 90 giorni dall’emissione del pre­sente decre­to (quin­di dal 11/07/2024) i 3 enti indi­vid­u­ano modal­ità e ter­mi­ni con cui l’impresa deve adem­piere gli obb­lighi previsti.

Indi­cazioni sul­la revo­ca e resti­tuzione delle agevolazioni. Qualo­ra non si rispet­ti­no le con­dizioni sopra ripor­tate, l’impresa è tenu­ta a rim­bor­sare l’intero impor­to delle agevolazioni per l’anno di rifer­i­men­to (anno N) sal­vo quan­to pre­vis­to nei seguen­ti casi:
- per la man­ca­ta attuazione degli inves­ti­men­ti per gli inter­ven­ti di cui alla GC a), l’impresa è tenu­ta al rim­bor­so di una som­ma pari al doppio del cos­to dell’intervento, nel lim­ite dell’agevolazione per­cepi­ta nell’anno di com­pe­ten­za;
- con rifer­i­men­to al man­ca­to adem­pi­men­to degli obb­lighi di cui alla GC b), l’impresa è tenu­ta alla resti­tuzione del 50% dell’agevolazione per­cepi­ta qualo­ra abbia rag­giun­to, su base annua, una cop­er­tu­ra del pro­prio fab­bisog­no com­p­lessi­vo da ener­gia da fonti che non emet­tono car­bo­nio uguale o supe­ri­ore al 25%;
- per la GC c) resti­tuzione del 50% dell’agevolazione nell’anno di com­pe­ten­za qualo­ra il val­ore mas­si­mo di emis­sioni sia infe­ri­ore al val­ore mag­giore tra il 110% del para­metro min­i­mo e il para­metro mas­si­mo nell’ambito dell’UE Emis­sion Trad­ing Sys­tem;
- con rifer­i­men­to agli obb­lighi di cui alla GC c), l’impresa è tenu­ta alla resti­tuzione del 50% dell’agevolazione per­cepi­ta qualo­ra abbia rag­giu­to un val­ore di emis­sioni infe­ri­ore al val­ore mag­giore tra il 110% del para­metro mini­no indi­ca­to all’art. 6, com­ma 1, e il para­metro massimo.

Modal­ità e ter­mi­ni di recu­pero saran­no da indi­vid­uare entro 120 giorni dall’emissione del decreto.

Indi­cazioni sull’adempimento alle Green con­di­tion­al­i­ties. È con­sid­er­a­ta adem­pi­ente agli obb­lighi del sud­det­to decre­to l’impresa ener­givo­ra per la quale si ver­i­fi­ca una delle seguen­ti con­dizioni:
- il rap­por­to di diag­nosi non ripor­ti inter­ven­ti, oppure non ripor­ti inter­ven­ti con le carat­ter­is­tiche richi­este dal­la GC a);
- il fab­bisog­no di ener­gia elet­tri­ca viene cop­er­to per almeno il 30% da fonti che non emet­tono car­bo­nio;
il proces­so pro­dut­ti­vo le cui emis­sioni di gas a effet­to ser­ra risul­tano con­for­mi ai para­metri del GC c).

Per ulte­ri­ori appro­fondi­men­ti, è pos­si­bile con­sultare il Decre­to del Min­istro dell’Ambiente e del­la Sicurez­za Ener­get­i­ca del 10/07/2024 n. 256.

Ener­gon Trade ha atti­va­to un servizio ded­i­ca­to, per fornire alle imp­rese il sup­por­to nec­es­sario per accedere a ques­ta e altre agevolazioni.

Con­tattaci su info@energontrade.it