Credito d’imposta per le imprese energivore: ecco il codice tributo per l’agevolazione

Credito d’imposta per le imprese energivore
Ecco il codice tributo per l’agevolazione
22 marzo 2022
L’Agenzia delle Entrate, attraverso un comunicato stampa del 21 marzo indica le istruzioni per permettere alle imprese energivore di ottenere il credito d’imposta previsto dal decreto Sostegni-ter di febbraio, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. L’articolo 15 del decreto ha introdotto questo contributo straordinario, per garantire, alle imprese caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici, una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell’eccezionale incremento del prezzo dell’energia.

La risoluzione n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate prevede il codice tributo che potrà essere utilizzato dalle aziende in possesso dei requisiti per accedere a questa agevolazione (indicati nel decreto Mise del 21 dicembre 2017).
Il codice tributo da utilizzare per usufruire del credito d’imposta è “6960”. Tale codice dovrà essere inserito nel modello F24 nella “sezione erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui l’esercente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non contribuisce alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Per poter beneficiare di questo contributo, è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019. In virtù di questo requisito, viene concesso quindi un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre del 2022.
Per approfondire leggi questo articolo https://bit.ly/3qpzdA4
Energon Trade Srl
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